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Cassazione: gli studi di settore sono sufficienti a formare la pretesa erariale se il contribuente non presenzia al contraddittorio precontenzioso.
Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 24330 del 30 settembre 2019.
La Suprema Corte con la pronuncia in esame ha affermato che se il contribuente non prende parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello invece calcolato facendo applicazione degli studi di settore.
Qualora il contribuente, regolarmente invitato a prendere parte al contraddittorio precontenzioso, scelga di non avvalersi della facoltà, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello invece calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa.
Tuttavia l'omessa partecipazione al contraddittorio non impedisce al contribuente di far valere le proprie ragioni in fase contenziosa.