ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Cassazione Penale si esprime sulla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi del ricorso

Cass. Pen., Sez. II. Sent., n. 19411 del 10.5.2019
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La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, in tema di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha affermato che, ai fini della valutazione circa la manifesta infondatezza dei motivi, il giudice di legittimità deve valutare:

- con riferimento ai motivi che deducano inosservanza o erronea applicazione di leggi, se essi risultino affetti da evidenti errori di interpretazione della norma posta a fondamento del ricorso, come nei casi in cui si invochi una norma inesistente, si disconosca il significato univoco di una disposizione di legge o si riproponga una questione costantemente decisa dal Supremo collegio senza addurre motivi nuovi o diversi;

- con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione, se essi muovano sul fatto, sul processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche vuote di significato in quanto manifestamente in contrasto con gli atti processuali.