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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Penale



L’annullamento della convalida dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia ex art. 6 comma 2 l. n. 401/1989 per violazione del diritto di difesa del destinatario della misura.

Di Luigi Spetrillo
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE

SENTENZA 23 giugno 2020, n. 19057

 

L’annullamento della convalida dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia ex art. 6 comma 2 l. n. 401/1989 per violazione del diritto di difesa del destinatario della misura.

Di LUIGI SPETRILLO

Massime:

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Per l’accertamento dell’orario di emissione di un provvedimento del Giudice fa fede non l’orario indicato del Giudice bensì quello risultante dall’attestazione di deposito in cancelleria.

La cessazione dell’efficacia dei provvedimenti del Questore limitatamente alla disposizione dell’obbligo di comparizione innanzi all’Autorità di Polizia non comporta anche la contestuale caducazione del Daspo, dal momento che, ai sensi dell’art. 6 co 2 l. n. 401/1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il DASPO configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, la cui impugnazione è rimessa alla giurisdizione amministrativa.

La vicenda.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha sancito che la convalida del Giudice per le indagini preliminari del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione dell’autorità di polizia, emesso ai sensi dell’art. 6 comma 3 L. n. 401/1998, non può intervenire prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato.

Una diversa interpretazione, infatti, si rivelerebbe eccessivamente compressiva del diritto di difesa del prevenuto, dando così luogo ad una nullità di carattere generale.

La sentenza della Cassazione prende le mosse da un ricorso proposto avverso un’ordinanza del Gip di Reggio Emilia del provvedimento del Questore, con cui era stata imposto la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, emesso a seguito dei disordini verificatosi presso il Palazzetto dello Sport di Reggio Emilia, in occasione di una partita di pallacanestro.

In particolare, uno dei presunti partecipanti agli scontri tra tifosi, risultava attinto non solo dal  divieto di accesso per cinque anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), ma anche dall’ulteriore prescrizione di presentarsi, per tutto il periodo di durata del DASPO, presso gli uffici della questura di Reggio Emilia quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti prima della fine di ogni partita disputata in casa ed in trasferta della locale squadra di basket.

Il provvedimento del questore era comunicato al Pubblico Ministero il quale ne otteneva la convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Avverso l’ordinanza di convalida proponeva ricorso per cassazione il destinatario della misura, lamento in particolare l'eccessiva compressione del tempo concesso per depositare le memorie e deduzioni di cui all’art. 6 co 2 bis l.n. 401/1989, con conseguente violazione del diritto alla difesa.

In particolare, si evidenziava che il provvedimento del Questore era stato notificato al destinatario della misura il 20 giugno 2019 alle ore 18,30, mentre la convalida del G.I.P. era intervenuta il 21 giugno 2019, dunque ben prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica al ricorrente.

Brevi cenni sulla disciplina della misura dell’obbligo a comparire presso l’Autorità di Polizia ai sensi dell’art. 6 l. n. 401/1988.

L’art. 6 l. n. 401/1988 consente al Questore di emettere la misura di prevenzione del DASPO[1] nei confronti di chiunque, sulla base di elementi di fatto, risulti avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.

Il DASPO comporta il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificatamente indicate, oppure altri luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni sportive.

Il divieto può altresì riguardare le manifestazioni sportive che si svolgano all’estero.

Oltre al DASPO, il Questore può altresì imporre al destinatario della misura di comparire personalmente una o più volte nel corso della stessa giornata presso il competente ufficio o comando di polizia indicato nel provvedimento.

Trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale, la legge n. 401/1988 prevede un iter diverso da quello di carattere esclusivamente amministrativo per l’emissione del DASPO, dal momento che è previsto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, in ossequio alla garanzia della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale ex art. 13 Cost.

Ed invero, nel caso in cui il Questore emetta l’obbligo di comparizione all’Autorità di Polizia, il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al Procuratore della Repubblica, oppure, qualora i destinatari della misura siano dei minorenni, al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, nonché notificato al destinatario della misura[2].

A sua volta, il PM, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’emissione del provvedimento questorile, dovrà presentare al Gip per la convalida del provvedimento, entro le quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento al proposto.

La notifica dell’obbligo di comparizione emesso dal Questore, deve altresì contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al Gip per la convalida del provvedimento entro il termine di quarantotto ore dalla notifica[3].

La decisione è adottata del Gip, senza che si celebri udienza, il quale dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento del Questore[4], potendo altresì modificarne le prescrizioni.

Il provvedimento emesso dal Questore perde efficacia se il PM non avanza richiesta di convalida oppure in caso di provvedimento negativo del Gip.

Avverso l’ordinanza di convalida è ammesso il ricorso per cassazione.

La decisione della Corte.

Il ricorrente lamentava l’eccessiva compressione del suo diritto di difesa dal momento che la convalida del Gip era intervenuto prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento.

Il provvedimento questorile, infatti, era stato notificato al ricorrente il 20 giugno 2019 alle ore 18.30, mentre la convalida del Gip era intervenuta il giorno 21 giugno 2019, privando di fatto il destinatario della misura del contraddittorio cartolare previsto dall’art. 6 l. n. 401/1989.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, con alcune puntualizzazioni

Il primo luogo il Collegio ha richiamato quanto sancito da un suo consolidato orientamento (ex multis Cass. Pen. Sez. III n. 6440 del 27/01/2016) e cioè che <<in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale>>.

In particolare, risulta violata la disposizione dell’art. 178 co 1 lett. c) cpp, che prescrive la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti l`intervento, l`assistenza e la rappresentanza dell`imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Quanto poi al caso di specie, il Collegio osserva che il provvedimento del Gip non risultava emesso alle ore 14.00 del 21 giugno bensì alle ore 7.00 del 22 giugno, in quanto, per l’accertamento dell’orario non fa fede l’orario indicato del Giudice bensì quello risultante dall’attestazione di deposito in cancelleria[5].

In ogni caso, risulta comunque violato il diritto di difesa del ricorrente, dal momento che la convalida è intervenuta prima dello scadere del termine delle quarantotto ore.

Da ciò ne consegue l’inefficacia del provvedimento di imposizione dell’obbligo di presentarsi all’Autorità di Polizia.

Tuttavia, precisa la Cassazione, ciò non comporta anche la contestuale caducazione del Daspo, dal momento che, ai sensi dell’art. 6 co 2 l. n. 401/1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il DASPO configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, la cui impugnazione è rimessa alla giurisdizione amministrativa.

 

 

 

[1]Per la qualificazione del DASPO come misura di prevenzione si veda Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia.

La natura di misura di prevenzione del DASPO si desume da due elementi: 1) l’applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, L. n. 241/1990 per la sua emanazione; 2) la valutazione della sussistenza di presupposti per l’applicazione del DASPO (il pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico), secondo la regola probatoria del "più probabile che non", analogamente a quanto accade per tutte le altre misure amministrative preventive (si pensi all’informativa antimafia di carattere interdittivo).

[2] Cass. Pen., Sez. III, n. 48201 del 25/09/2019, In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cpp l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

[3] Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, L. n. 401/1989, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Cass. Pen., Sez. III, n. 11475 del 17/12/2018)

In materia di computo dei termini a difesa e di contraddittorio cartolare in sede di convalida del provvedimento questorile, si richiama quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella parte motiva della sentenza della III Sezione Penale, n. 5621 del 7/02/2017 << I termini che scandiscono il procedimento di convalida del provvedimento del questore sono stabiliti ad ore, con conseguente inapplicabilità della regola secondo la quale il termine stabilito a giorni è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo se scade in giorno festivo ex art. 172 co 3 cpp.

Il termine a difesa di 48 ore, infatti, non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più  giorni festivi. In tal caso, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia ( Cass. Pen. Sez. III, n. 28240 del 07/04/2016).

Il fatto che gli uffici giudiziari siano chiusi nel pomeriggio di sabato e nei giorni festivi non preclude all'interessato la possibilità di trasmettere via fax la propria memori. La legge n. 401/1989, art. 6 comma 2-bis, prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida, ma non prescrive espressamente che tale facoltà debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria.

Il che, del resto, è connaturale all'oggetto (la libertà personale), alla particolare natura del procedimento (cartolare ed informale) e alla fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità' di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni. Il necessario rispetto del termine fissato ad ore, del resto, consente al PM di trasmettere la richiesta di convalida del provvedimento via fax, non diversamente da quanto pacificamente ammesso in tema di richiesta di convalida dell'arresto (Sez. 4, n. 26468 del 17/05/2007).

[4] In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà' personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 2, , l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo s volgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità  concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità  alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche "sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l'applicazione della misura preventiva dell'obbligo di presentazione" (Cass. Pen. SSUU, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004).

[5] Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello in cui avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (Cass. Pen. Sez. III n. 42520 del 24/10/2002).