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Violazione del principio di buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1358 cc. Pronuncia della Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 6 luglio 2022, n. 21427.
La causa deve dunque essere rinviata al giudice di seconda istanza che dovrà riconsiderare il capo della sentenza censurato, attenendosi al seguente principio di diritto: “In caso di inadempimento dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1358 c.c., il momento dell’inadempimento – utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della condicio facti e non già nel successivo momento della proposizione ad opera della parte in mala fede della domanda giudiziale di risoluzione del contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione)”.