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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Penale



Unicità del reato e concorso di persone: alle Sezioni Unite la questione controversa se il medesimo fatto storico possa essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 309/90, nei confronti di alcuni concorrenti e ai sensi dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri.

Di Anna Laura Rum
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, III SEZIONE, ORDINANZA 26 MAGGIO 2022, N. 20563

 

Unicità del reato e concorso di persone: alle Sezioni Unite la questione controversa se il medesimo fatto storico possa essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 309/90, nei confronti di alcuni concorrenti e ai sensi dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri.

 

DI ANNA LAURA RUM

 

 

 

Sommario: 1. I fatti di causa 2. Il contrasto interpretativo 3. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite

 

  1. I fatti di causa

I fatti di causa vedono l’imputato arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish; le successive operazioni di perquisizione domiciliare portavano al rinvenimento di un pezzo di hashish del peso di 70 gr circa. Emergeva, altresì, un'intensa rete di contatti tra l’imputato e un altro imputato, nella veste di fornitore del primo delle varie partite di stupefacente che poi, attraverso l'aiuto di altri due soggetti, provvedeva a spacciare a numerosi acquirenti.

Il Tribunale di primo grado, nel 2016, condannava i due imputati.

In sede d'appello, i giudici territoriali, ritenuti infondati i motivi proposti, confermavano la sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1959/19 annullava la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90 per non aver il giudice di merito "motivato adeguatamente in ordine all'effettiva potenzialità diffusiva illecita delle condotte contestate ai due imputati e alla loro concreta rete organizzativa di riferimento", al fine di escludere l'ipotesi di lieve entità del fatto ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

La Corte di Appello, con la sentenza oggi ricorsa, confermava la sentenza di primo grado emessa nel 2016. Avverso quest'ultima pronuncia, poi, hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione i due imputati.

 

  1. Il contrasto interpretativo

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, individua  preliminarmente che la verifica della fondatezza delle doglianze esposte dai ricorrenti dipende dalla soluzione di una questione giuridica, sulla quale si registra un attuale contrasto giurisprudenziale, ovvero se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri.

La Terza Sezione, dunque, dà conto di due diversi orientamenti che, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, animano il contrasto interpretativo che oggi si registra sul punto.

Secondo un primo orientamento, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. In questo senso, si sono espresse la Terza Sezione, con sentenza n. 16598 del 2020 e la Sesta Sezione, con sentenza n. 2157 del 2019.

La Sezione rimettente osserva, inoltre, che nell'ottica della sentenza impugnata, il ruolo organizzativo degli attuali ricorrenti assumerebbe indubbiamente, avuto riguardo al parametro normativo del comma quinto dell'art. 73 (che impone al giudice di tener conto dei "mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze"), un maggior disvalore penale rispetto alla condotta dei correi separatamente giudicati (cui è stata riconosciuta l'ipotesi lieve), i quali, come semplici collaboratori dei due ricorrenti, venivano impiegati per la vendita al minuto, dovendo rendere conto ai primi, gestori della piazza di spaccio, delle attività criminose eseguite alle loro dipendenze.

Per un secondo orientamento, invece, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti. Con le pronunce espressive di questo orientamento, la Corte di Cassazione ha precisato che non è consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico sul mero presupposto che, in relazione a taluni correi, il singolo episodio si iscriva in un programma criminoso di stampo associativo come reato-fine. In questo senso, sono state richiamate le sentenze della Quarta Sezione, nn.  30233 del 2021 e 34413 del 2019.

 

  1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite

In definitiva, la Terza Sezione, alla luce della ricostruzione del contrasto interpretativo svolta, rimette alle Sezioni Unite la seguente questione giuridica controversa: «se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri».