ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Un volo con una o più coincidenze oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione pecuniaria. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 59 del 7 aprile 2022, sent. nella causa C-561/20 United Airlines.

I passeggeri di un volo ritardato possono chiedere una compensazione pecuniaria a un vettore aereo non europeo quando quest’ultimo effettua l’intero volo in nome di un vettore europeo.

Il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei non lede il principio di sovranità piena ed esclusiva di uno Stato sul proprio spazio aereo Tre passeggeri aerei hanno effettuato, tramite un’agenzia di viaggi, una prenotazione unica presso Lufthansa per un volo con partenza da Bruxelles (Belgio) e destinazione San José (Stati Uniti), con uno scalo a Newark (Stati Uniti). L’intero volo è stato effettuato dalla United Airlines, vettore con sede negli Stati Uniti. I tre passeggeri sono giunti alla loro destinazione finale con un ritardo di 223 minuti.

La società Happy Flights, ormai detentrice del loro credito, ha proposto un ricorso per compensazione pecuniaria nei confronti della United Airlines dinanzi al Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua neerlandese, facendo valere l’applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1 . Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte di giustizia ricorda anzitutto che un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto dal diritto dell’Unione. Infatti, l’applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei deve essere valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale.

La Corte precisa inoltre che il vettore aereo non europeo (United Airlines), che non ha concluso un contratto di trasporto con i passeggeri, ma che ha effettuato il volo, può essere tenuto a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri. Infatti, il vettore che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario, costituisce il vettore aereo operativo. Si ritiene dunque che tale vettore agisca in nome del vettore contrattuale (Lufthansa). La Corte sottolinea tuttavia che il vettore aereo operativo (United Airlines), che sia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a un passeggero, conserva il diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto nazionale applicabile. Per quanto attiene alla validità del regolamento sui diritti dei passeggeri alla luce del principio del diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo, la Corte precisa che un volo in coincidenza rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, poiché i passeggeri hanno iniziato il loro viaggio in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro. Essa aggiunge che tale criterio di applicabilità non pregiudica i presupposti di applicazione del principio di sovranità piena ed esclusiva di uno Stato sul proprio spazio aereo.

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).