ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Un commerciante che propone su Amazon (o siti similari) un bene che non è da lui stesso prodotto deve informare il consumatore della garanzia del produttore se ne fa un elemento centrale o determinante della sua offerta. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 75 del 5 maggio 2022, sent. nella causa C-179/21 Victorinox.

Un commerciante che propone, su siti come Amazon, un bene che non è da lui stesso prodotto deve informare il consumatore della garanzia del produttore se ne fa un elemento centrale o determinante della sua offerta. La società absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «absoluts») poneva in vendita, sulla piattaforma di commercio online Amazon, il prodotto di un fabbricante svizzero. La pagina del sito Amazon che presentava tale offerta non conteneva informazioni su una qualsivoglia garanzia offerta dalla absoluts o da un terzo, ma conteneva, in una rubrica intitolata «Altre informazioni tecniche», un collegamento mediante il quale l’utente poteva accedere a una scheda informativa redatta dal produttore. Ritenendo che la absoluts non fornisse informazioni sufficienti sulla garanzia offerta dal produttore, una società concorrente ha proposto, sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza sleale, un’azione diretta a far cessare la proposta di tali offerte da parte della absoluts. La causa è giunta dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania); quest’ultimo ha nutrito dubbi sulla questione se, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista che si trovi nella situazione della absoluts sia tenuto ad informare il consumatore dell’esistenza della garanzia commerciale offerta dal produttore.

Tale giudice s’interroga anche sulla portata di un tale obbligo e sulle condizioni che lo fanno sorgere. Con la sua sentenza, la Corte dichiara che, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore qualora il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. La Corte dichiara altresì che tali informazioni devono contenere qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consenta al consumatore di adottare una tale decisione. Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda la questione se il professionista sia tenuto a informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore, la Corte precisa che, qualora l’oggetto del contratto sia un bene prodotto da una persona distinta dal professionista, tale obbligo deve coprire qualsiasi informazione essenziale relativa a tale bene, affinché il consumatore possa decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a tale professionista. Secondo la Corte tali informazioni comprendono le caratteristiche principali del bene nonché, in linea di principio, tutte le garanzie intrinsecamente connesse al bene, compresa la garanzia commerciale proposta dal produttore. Tuttavia, la Corte rileva che, sebbene la comunicazione di informazioni sulla garanzia commerciale del produttore garantisca al consumatore un elevato livello di tutela, un obbligo incondizionato di fornire siffatte informazioni, in ogni circostanza, sembra sproporzionato. Infatti, un siffatto obbligo incondizionato costringerebbe i professionisti ad effettuare un considerevole lavoro di raccolta e aggiornamento delle informazioni relative a una tale garanzia, mentre questi ultimi non hanno necessariamente un rapporto contrattuale diretto con i produttori e la questione della garanzia commerciale dei produttori non rientra, in linea di principio, nel contratto che essi intendono concludere con il consumatore. Pertanto, nell’ambito della ponderazione tra un livello elevato di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, la Corte giudica che il professionista è tenuto a fornire informazioni precontrattuali al consumatore sulla garanzia commerciale del produttore solo quando il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Tale obbligo del professionista sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma in ragione della presenza di tale interesse legittimo del consumatore.

A tale proposito la Corte precisa che un tale interesse legittimo è dimostrato quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta, in particolare quando ne fa un argomento di vendita in modo da migliorare la competitività e l’attrattività della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti. La Corte aggiunge che, al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un elemento centrale o determinante dell’offerta del professionista, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a stabilire una necessità oggettiva di tutela del consumatore. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di quali informazioni debbano essere fornite al consumatore relativamente alle «condizioni (…) relative» alla garanzia commerciale del produttore, la Corte dichiara che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, al fine di rispondere all’interesse legittimo di quest’ultimo di ottenere informazioni in merito alla garanzia commerciale del produttore per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista, qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione ed esecuzione della garanzia commerciale di cui trattasi. Oltre alla durata e alla portata territoriale della garanzia, citate espressamente all’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, tali elementi possono includere non soltanto il luogo per le riparazioni in caso di danno o le eventuali restrizioni della garanzia ma anche, in funzione delle circostanze, il nome e l’indirizzo del garante.