Ultimissime

Tutela del rapporto patrigno-figliastro in caso di abdicazione al proprio ruolo del padre biologico.
CEDU, Sez.III, caso Ilya Lyapin c. Russia del 30 giugno 2020.
Il rapporto tra padre-figlio è a fondamento della tutela della vita e serenità familiare ex art. 8 Cedu. Nel supremo interesse del minore questo legame non deve essere leso salvo casi eccezionali. Rientra tra questi la revoca della patria potestà al padre biologico che non ha provveduto ai suoi doveri di cura del figlio (ha versato saltuariamente gli alimenti, non ha avuto contatti col minore per diversi anni etc.), il quale ha instaurato un ottimo rapporto col nuovo marito della madre che lo ha, poi, adottato. Esclusa, quindi, ogni deroga all’art.8 Cedu.
Nel caso de quo il padre aveva smesso di esercitare il proprio ruolo relegando il figlio alla totale indiffereza e privandolo del sostegno morale e materiale previsto dal ruolo paterno. Il figlio, di contro, aveva smesso di identificare la figura paterna nel padre biologico riconoscendo tale figura nel nuovo marito della madre.