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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Civile



Trust inter vivos con effetti post mortem. Tutela dei legittimari.

Di Giuseppe Maria Marsico
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Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5073

Pres. Giusti, Rel. Criscuolo

 

Trust inter vivos con effetti post mortem. Tutela dei legittimari.

 

Di Giuseppe Maria Marsico

 

Abstract

In caso di trust inter vivos con effetti post mortem di tipo discrezionale – in cui l’individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell’entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del trustee – la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata dall’azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il trustee abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel trustee nella contraria ipotesi in cui il trust non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel c.d. trust “di scopo”, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).

 

The "inter vivos trust", with "post-mortem" effects, must be qualified as an indirect donation, falling, as such, in the category of non-donative donations pursuant to art. 809 c.c. This is because the attribution to the beneficiaries of the assets that constitute the endowment takes place by act of the "trustee", to whom the settlor had transferred the property, so that the exit of the "trust fund" from the latter's assets when it was still in life excludes the "mortis causa" nature of the operation, in which the death event represents a mere term or condition of the attribution, without penetrating the causal justification of the same. The jurisprudence of the Tax Section of the Supreme Court has also arrived at this outcome, according to which the establishment of a "trust" with the contribution of properties and shareholdings for a predetermined duration or until the death of the settlor, whose beneficiaries are the descendants of the latter is attributable to the indirect donation and is subject to the tax at a fixed rate.

 

 

Sommario: 1. Brevi premesse in fatto - 2. Principi enucleati dalla Corte di Cassazione: il polimorfismo causale del trust e la causa “neutra” - 3. Sul trust inter vivos e sulla lesione di legittima: tutela demolitoria della nullità o azione di riduzione? - 4. Brevi conclusioni

 

  1. Brevi premesse in fatto.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che in presenza di un trust discrezionale inter vivos con effetti post mortem, la tutela dei diritti dei legittimari che si assumano lesi dal trust e dai suoi atti di dotazione è assicurata dall’azione di riduzione. Più precisamente, l’attrice – erede legittimaria – ha chiesto al Tribunale di Udine di dichiarare la nullità dell’atto istitutivo di un trust nonché del conseguente atto di trasferimento con cui il padre, deceduto ab intestato, aveva trasferito in favore di una holding, azioni idonee ad assicurare il controllo del gruppo societario (familiare) ai trustee, in quanto tali atti erano lesivi dei diritti successori dell’attrice stessa. Inoltre, l’attrice ha richiesto altresì che, una volta accertata la nullità, tutti i beni confluiti nel trust fossero invece ricompresi nell’asse relitto. Il tribunale di primo grado – rilevando da un lato che non vi fosse alcun ostacolo alla riconoscibilità e validità in astratto del trust nonché dall’altro, che non ricorresse alcuna violazione dei limiti posti dall’ordinamento interno al mandato a donare (questa la tesi che, secondo l’attrice, avrebbe determinato la nullità del trust) e di quelli esposti dall’art. 15, 1° comma, lett. c) della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985 – ritenendo di dover accertare se l’istituzione del trust e il successivo conferimento dei beni avessero l’effetto di eludere o rendere inattuabile la tutela dell’erede legittimaria, ha stabilito che tali atti non erano rivolti a quest’ultimo scopo, quanto piuttosto a garantire continuità ed unitarietà alla gestione imprenditoriale dell’impresa. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che in ogni caso, una volta istituito il trust, ogni singolo atto di trasferimento di cespiti ai trustee era a tutti gli effetti un atto di disposizione astrattamente assoggettabile ad azione di riduzione[1]. Proposto appello avverso tale pronuncia, la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il gravame, evidenziando – per quanto qui rileva – che gli atti inerenti al trust ben possono essere ricondotti alle liberalità indirette e che quindi l’eventuale lesione dei diritti di legittima ben può essere tutelata mediante l’esperimento dell’azione di riduzione. A fronte di tale ulteriore rigetto, la pronuncia della Corte d’Appello è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione per tre motivi: (i) con un primo motivo si denuncia l’erroneità del rigetto della richiesta di negare il riconoscimento in Italia del trust e dei successivi atti dispositivi del de cuius nonché inter alia la violazione degli articoli 549 c.c., 631 c.c. e 778 c.c.; (ii) con un secondo motivo, viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e più precisamente della difficoltà della concreta esperibilità dell’azione di riduzione nei confronti del trustee straniero del trust; e (iii) con un terzo motivo, si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che nel trust[2] non era stato conferito l’intero patrimonio del padre della ricorrente.

 

  1. Principi enucleati dalla Corte di Cassazione: il polimorfismo causale del trust e la causa “neutra.

Appare opportuno premettere come l’iter logico-giuridico della pronuncia in esame affronta numerose questioni giuridiche, che hanno interessato per molti anni l’indagine degli interpreti, dedicando, a livello quantitativo, minore spazio ai motivi del ricorso. L’esame dei motivi di ricorso, tuttavia, non può prescindere da una corretta qualificazione del trust sotto il profilo ontologico e delle finalità che esso realizza. Consapevole di tale circostanza, la Corte – utilizzando una formula attuale e assai diffusa – definisce il trust come un istituto polimorfo[3], vale a dire un negozio a causalità in astratto neutra. Esso, in concreto, può prestarsi ad attuare le più svariate finalità, purchè meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Nel prestarsi a tali svariate finalità e più in particolare nel caso in cui – quale è quello in esame – il trust sia istituito a vantaggio dei beneficiari, la Corte si limita a recepire un dato oramai acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo il quale il trust – ove dal regolamento dello stesso emerga un intento liberale del disponente nei confronti del beneficiario – ben può essere ricondotto alla categoria delle donazioni indirette[4]. A tal proposito, va tuttavia evidenziato che sebbene tale qualificazione sia fatta propria da dottrina[5] e giurisprudenza, vi sono alcuni interpreti che rifiutano tale assimilazione, ritenendo che gli elementi costitutivi della fattispecie donativa difettino nei confronti del trustee[6], quale unico avente causa del disponente: più in particolare, secondo tale opinione, sarebbe assente sia l’elemento soggettivo dell’animus donandi in capo al disponente, non avendo quest’ultimo alcun intento liberale nei confronti del trustee, sia l’elemento oggettivo dell’arricchimento patrimoniale, dal momento che tale ultimo soggetto non può trarre alcun beneficio dalla proprietà di cui viene intitolato . La tesi risulta fuorviante: la stessa, difatti, non fa che ricondurre ad unitarietà la causa del negozio (in tal caso, di tipo gestoria) e il motivo perseguito (l’attribuzione programmata nel tempo). Tale ricostruzione ermeneutica ha il difetto di non tener conto di come l’attribuzione dei beni al trustee rappresenti in realtà un atto meramente strumentale e funzionale allo scopo programmatico ideato dal disponente a vantaggio dei beneficiari; il trustee, in particolare, diviene sì proprietario dei beni vincolati in trust, ma tale proprietà – come oramai condiviso comunemente dalla dottrina – risulta qualificata e funzionalmente collegata alla realizzazione dello scopo impresso dal disponente, tale che dalla stessa il trustee non può trarre alcuna utilità personale. Ne deriva, dunque, che non è possibile ricondurre ad unitarietà una fattispecie in cui vi è una chiara scissione tra autore (ossia il disponente) ed attuatore (ossia il trustee) della liberalità medesima. Pertanto – come correttamente evidenziato dalla pronuncia in esame – l’eventuale valutazione circa il profilo liberale di un trust dovrà essere condotta, proprio a fronte della suddetta scissione, avendo riguardo al rapporto tra disponente e beneficiario (soggetto nei cui confronti si verifica il reale trasferimento di ricchezza), piuttosto che a quello tra disponente e trustee.

 

  1. Sul trust inter vivos e sulla lesione di legittima: tutela demolitoria della nullità o azione di riduzione?

L’ascrivibilità del trust alla categoria delle fattispecie donative indirette, effettuata dalla Corte, ha come immediata ricaduta pratica la riducibilità di tale negozio, ai sensi dell’art. 809 c.c., ove lo stesso risulti lesivo delle ragioni dei legittimari. L’assunto – sebbene conforme alla dottrina maggioritaria – non è tuttavia pacifico. Una parte degli interpreti, difatti, appellandosi alle difficoltà che l’esercizio dell’azione di riduzione presenta, cnclude nel senso che non tale ultima azione, bensì quella di nullità (per contrarietà a norme imperative), risulterebbe congrua a garantire una tutela dei diritti del legittimario. A fondamento di tale opinione, è posto il seguente esempio: si faccia il caso in cui la successione del disponente si apra quando il trust è ancora in “esecuzione” e cioè quando i beni che ne formano oggetto si trovano ancora nella sfera giuridica del trustee: i legittimari potrebbero astrattamente agire in riduzione contro il trustee[7] o contro il beneficiario. Tuttavia, “il primo obietterebbe di non essere il giusto convenuto, perché egli non ha ricevuto nulla a titolo di liberalità, mentre il secondo obietterebbe di non aver ancora ricevuto nulla ad alcun titolo”; tra l’altro, osserva il fautore di tale tesi, “i beni in trust potrebbero perire o ridursi radicalmente di valore e colui che si assume leso potrebbe nulla o ben poco ricevere”. Tali difficoltà, dunque, indurrebbero tale dottrina ad applicare l’art. 13 della Convenzione dell’Aja, negando il riconoscimento al trust per contrasto con l’ordine pubblico interno; da tale mancato riconoscimento, ne deriverebbe il difetto di una giustificazione causale dell’attribuzione dal disponente al trustee e, dunque, la declaratoria di nullità. La tesi, tuttavia, non pare condivisibile: la pronuncia in esame ben evidenzia come il ricorso alla sanzione della non riconoscibilità del trust, per il caso di lesione di legittima, sembra eccessivo, potendosi invece fare semplicemente uso delle norme interne dettate in tema di riduzione, seppur con qualche adattamento; in secondo luogo, chiunque avrebbe la legittimazione attiva a proporre l’azione di nullità, che non sarebbe peraltro soggetta a termini di prescrizione; in terzo luogo, la pronuncia di nullità renderebbe inefficace l’intera attribuzione patrimoniale nella sua interezza e, dunque, non soltanto nei limiti necessari ad integrare la legittima. A ciò si aggiungono ulteriori motivi di perplessità. Si pensi ai casi di trust liberali inter vivos che, all’apertura della successione, si rivelino lesivi della quota di legittima: in tal caso l’eventuale nullità del trust potrebbe essere ricavata solamente all’apertura della successione del disponente e non al momento dell’istituzione del trust stesso, con la conseguenza dunque che il trust – dapprima riconosciuto valido – sarebbe considerato nullo solamente al decesso del disponente, integrando dunque una ipotesi di nullità sopravvenuta “difficilmente riconducibile entro l’alveo dei principi tradizionali” del nostro ordinamento. Da ultimo, pare opportuno evidenziare che la sanzione demolitoria della nullità risulta peraltro contraria ai principi di ordine pubblico e alle norme imperative inerenti la tutela del legittimario: se difatti solitamente l’ordinamento riconosce la validità della disposizione lesiva della legittima, assicurando al soggetto leso una tutela solo successiva, la nullità al contrario anticiperebbe la reazione dell’ordinamento, configurando la disposizione lesiva come invalida sin da subito. Non si comprende, dunque, per quale motivo i principi previsti dall’ordinamento in tema di tutela dei diritti dei legittimari dovrebbero essere sovvertiti per il solo caso in cui tale lesione venga posta in essere mediante il trust (considerando peraltro, come già evidenziato, che la riduzione consente una piena tutela di tali diritti). La problematica affrontata dalla Corte risulta inscindibilmente connessa alle caratteristiche dell’azione di riduzione[8]: azione personale da un lato, che richiederebbe dunque di essere esperita solo nei confronti di colui che risulta il beneficiario delle disposizioni medesime (i.e., beneficiario finale); azione di impugnativa negoziale dell’altro, che al contrario andrebbe esperita nei confronti delle controparti negoziali delle disposizioni lesive poste in essere dal de cuius (i.e., trustee). Al fine, dunque, di rispondere a tale interrogativo, la Corte sceglie di aderire alla tesi intermedia (delle tre principali proposte in dottrina), inizialmente formulata dagli interpreti per superare la precedente tesi secondo cui l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione di riduzione andava individuato nel beneficiario finale del trust, essendo quest’ultimo l’effettivo destinatario dell’arricchimento economico; la tesi tuttavia presentava importanti difficoltà applicative, nel caso in cui all’apertura della successione del disponente risultasse impossibile identificare con certezza il reale destinatario dell’arricchimento. Proprio a fronte di tale criticità, si è, dunque, sviluppata la tesi fatta propria dalla pronuncia in esame, secondo la quale il legittimario leso o pretermesso potrebbe agire – a seconda dei casi – o contro il trustee o contro i beneficiari: più precisamente, nel caso in cui i beni in trust non siano stati ancora distribuiti, l’azione di riduzione potrà essere esperita contro il trustee allo scopo di recuperare i beni a lui trasferiti dal de cuius; in caso contrario, ossia nel caso in cui il trust abbia avuto completa esecuzione, l’azione dovrà essere rivolta contro i beneficiari finali. Anche tale tesi, tuttavia, non è immune da critiche: da un lato, difatti, la stessa considera il trustee come il destinatario dell’arricchimento liberale, sebbene ciò sia contrario alla stessa natura del trust, all’interno del quale il trustee assume la titolarità del fondo in via meramente strumentale alle finalità previste nell’atto istitutivo; dall’altro lato, il mutamento del legittimato passivo dell’azione di riduzione sulla base della circostanza per cui il trust sia o meno in esecuzione appare quanto mai in contrasto con la natura tipicamente personale del rimedio in questione. A superamento di queste ulteriori critiche, gli interpreti hanno quindi elaborato un’ulteriore (e più moderna) tesi, la quale – ponendo per l’appunto in evidenza la natura di impugnativa negoziale dell’azione di riduzione – ritiene che tale ultima azione debba sempre e comunque essere esperita nei confronti del trustee, a prescindere dalla compiuta esecuzione del trust al momento dell’apertura della successione. In sostanza, dunque, il trustee continuerebbe ad essere legittimato passivo dell’azione di riduzione, anche successivamente alla distribuzione del fondo in favore del beneficiario: in tal caso, il legittimario, dopo essere risultato vittorioso nel giudizio di riduzione, dovrebbe agire in restituzione contro il beneficiario, ai sensi dell’art. 563 c.c., al pari di come dovrebbe agire nei confronti dell’avente causa del donatario.

 

  1. Brevi conclusioni.

In primo luogo, potrebbe risultare preferibile il ricorso alla sanzione di nullità rispetto alle esigenze di tutela del legittimario leso o pretermesso[9], essendo limitate e residuali le ipotesi in cui debba farsi ricorso alla nullità per la lesione dei diritti del riservatario (artt. 549 e 735 c.c.). Inoltre, a differenza dell’azione di riduzione che in punto di legittimazione attiva ha natura personale, quella di nullità potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse (si pensi ai creditori del legittimario), sarebbe imprescrittibile (rendendo oltre modo dubbie la sistemazione e definizione dei rapporti successori[10]), non senza considerare che la pronuncia di nullità travolgerebbe l’attribuzione patrimoniale nella sua interezza, e dunque non soltanto nei limiti necessari ad integrare la legittima (con il rischio di vanificare la volontà del disponente, anche oltre i limiti segnati dalle norme poste a tutela dei legittimari). Quanto all’individuazione del legittimato passivo dell’azione di riduzione, nel caso in cui, specialmente al cospetto di cc.dd. trust discrezionali, il trustee non abbia ancora esercitato il proprio potere di individuazione dei beneficiari ovvero non abbia ancora esaurito le assegnazioni a questi riservate, non risulta accoglibile la tesi, pur prospettata in dottrina che, sia pure per evidenti ragioni di semplificazione, individua sempre nel trustee il destinatario dell’azione di riduzione, trattandosi peraltro, soprattutto laddove i beneficiari abbiano già ricevuto assegnazioni dal trustee, di conclusione che contrasta con il fatto che, sono i beneficiari a fruire dell’arricchimento scaturente dal complessivo ricorso al meccanismo del trust, e debbono quindi essere le disposizioni dai medesimi ricevute a dover essere rese inefficaci. E’ viceversa un principio di ragionevolezza a dover ispirare l’interprete, adeguando la risposta alla mutevolezza delle vicende suscettibili di verificazione. In particolare, se il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente, e ad esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, allora l’azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari. Ove invece il trust sia ancora “in fase di esecuzione”, non essendosi esaurito il programma destinatorio, di talchè il trustee è ancora titolare del trust fund, al fine di ovviare alle difficoltà sopra evidenziate, appare ragionevole ammettere l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dello stesso trustee (per alcuni in analogia con la soluzione suggerita per il caso in cui ad essere oggetto dell’azione di riduzione sia una disposizione fiduciaria, prima dell’adempimento del pactum fiduciae). Ad opinare diversamente, ed a ritenere che comunque la legittimazione passiva sia del beneficiario, la soluzione de qua implicherebbe il coinvolgimento di un soggetto che non ha ancora ricevuto alcuna liberalità, sacrificando anche la finalità recuperatoria del bene oggetto del trust. Deve quindi ritenersi che, ove alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, il legittimato passivo dell’eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale, mentre in ipotesi di trust ancora “in esecuzione” l’azione andrà rivolta nei confronti del trustee. Occorre però altresì reputarsi che sia del pari legittimato il beneficiario, anche in caso di trust non ancora completamente eseguito, nel caso in cui sia certa l’individuazione del beneficiario, perchè in ipotesi già operata dal disponente, essendo solo differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario, atteso che in tal caso il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario, senza quindi dover attendere l’attivazione del trustee[11], la cui partecipazione al giudizio di riduzione sarebbe giustificata al fine di renderne al medesimo opponibile l’esito. Resta invece ferma la legittimazione del trustee, oltre che nei cd. trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari (si pensi ad un trust[12] genericamente destinato a favore dei poveri di una città), nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione, dovendosi contemperare la certezza dell’esistenza di una liberalità lesiva, con l’incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario che intende perseguire il proprio diritto alla quota di riserva[13].

 

 

[1] Sul punto, si veda: la relazione al codice, n. 271; F. Santoro-Passarelli, Dei legittimari, in D’Amelio-Finzi (diretto da) Commentario del codice civile, Delle successioni, Firenze, 1941, p. 308; A. Pino, La tutela del legittimario, Padova, 1954, p. 72; L. Mengoni, La successione necessaria, cit., 2000, p. 248; U. Carnevali, Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Studi in onore di L. Mengoni, Milano, 1995, p. 133; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, p. 526. In giurisprudenza, ben esprime tale concetto, Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in Foro It., 2001, p. 2534 ss., secondo la quale: “l’azione di riduzione configura un’azione personale diretta a procurare al legittimario l’utile corrispondente alla quota di legittima, e non un’azione reale, perché si propone non contro chi è l’attuale titolare del bene che fu donato fu legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali attribuzioni; egli ha un diritto che può fare valere in giudizio nei confronti del donatario del legatario, i quali rispondono con l’intero proprio patrimonio. Dall’azione di riduzione si distingue l’azione di restituzione (o reintegrazione): mentre l’una è un’azione di impugnativa, l’altra è un’azione di condanna che presuppone già pronunziata la prima”

[2] Il trust non beneficia di una vera e propria disciplina organica all’interno dell’Ordinamento italiano, ma trova applicazione in Italia in funzione della Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, concernente la ‘’ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento’’, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985. La Convenzione dell’Aja ‘’relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento’’, come si vedrà nel corso della trattazione, non aveva l’intenzione di introdurre il trust in Stati nei quali l’istituto era sconosciuto. Tuttavia nel nostro Paese le disposizioni in essa contenute erano state intese nel senso che permettessero il riconoscimento del trust interno. Il trust interno è un trust nel quale ogni singolo elemento che lo caratterizza è legato al territorio dello Stato, con l’unica eccezione della legge regolatrice, identificata nella legge di uno Stato estero. La maggioritaria giurisprudenza si esprimeva in senso positivo alla riconoscibilità del trust interno, con un numero particolarmente elevato di sentenze a favore. Come si vedrà, il trust trae la sua antica origine nel sistema di common law, il quale si fonda su principi differenti rispetto a quelli caratterizzanti il sistema di civil law, quale quello italiano. Il concetto di proprietà su cui si fonda il trust, il quale prevede la diversificazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale, è una nozione estranea agli ordinamenti di civil law. Poiché tale strumento si è formato all’esterno del suddetto sistema le sue caratteristiche sono tali da non farlo coincidere con nessuno degli strumenti messi a disposizione dal nostro Ordinamento. Si pensi al fondo patrimoniale, all’atto di destinazione, al mandato, ma anche alla fondazione e all’associazione, essi costituiscono strumenti offerti dall’Ordinamento giuridico nei quali si possono ravvisare solo alcuni tratti comuni al trust. Il trust si presenta quindi come uno strumento giuridico innovativo.

[3] La tesi è ben descritta da L. Gatt, La liberalità, I, cit., p. 330, ove la stessa rileva che “se il trust cessa alla morte del disponente, l’azione di riduzione va proposta nei confronti del trustee per i beni del trust di cui egli risulta titolare al momento dell’apertura della successione, mentre per i beni già attribuiti al beneficiary, l’azione va proposta direttamente nei suoi confronti”. Tale tesi, nuovamente ribadita da L. Gatt, La liberalità, II, cit., p. 125-126, è stata poi ripresa e confermata da E. Moscati, Trust e tutela dei legittimari, cit., p. 19 e 22-23; M. Saraceno, Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, cit., p. 1067, nonché S. Delle Monache, La libertà di disporre mortis causa, in Riv. dir. civ., 2019, p. 466, per il quale “il legittimato passivo sarà dunque da individuare nel trustee, ma solo nella misura in cui i beni costituiti in trust si trovino ancora presso di lui nel momento dell’esercizio dell’azione stessa. Quando il programma divisato abbia invece avuto completo svolgimento, con il passaggio ai destinatari finali del residuo del patrimonio segregato, saranno soltanto costoro ad assumere il ruolo di legittimati passivi dell’azione di riduzione”. La giurisprudenza di merito, nei precedenti in materia, sembra orientata verso simili conclusioni. Così, Trib. Venezia, 4 gennaio 2005, in Quaderni Trusts e attività fiduciarie. La giurisprudenza italiana sui trusts, Milano, 2009, 425, per il caso in cui il beneficiario già avesse maturato il diritto alla distribuzione, ha ritenuto esperibile l’azione di riduzione nei confronti del beneficiario stesso. Diversamente, nel caso di trust in itinere, ossia perdurante alla morte del disponente, il legittimato passivo dell’azione di riduzione è stato individuato nel trustee. Così, Trib. Imperia, 21 novembre 2018, in Trusts e attività fiduciarie, 2019, 381 ss.; Trib. Udine, 14 agosto 2015, cit.; Trib. Lucca, 23 settembre 1997, cit.; App. Firenze 9 agosto 2001, cit.

[4] Così facendo, la Corte sembra aderire a quell’opinione, che – sottolineando come la disposizione sarebbe inficiata da una volontà direttamente lesiva del testatore – identifica nella nullità la sanzione più appropriata (L. Ferri, Dei legittimari. Artt. 536-564, in A. Scialoja-G. Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1981, p. 103; alla tesi aderisce anche L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Cicu-Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, 2000, 90, 95, modificando l’opinione espressa in precedenti edizioni della stessa opera). Tuttavia, la tesi non è unanime: difatti a tale orientamento si contrappongono da un lato coloro che ritengono che la disposizione lesiva sarebbe colpita da una forma di inefficacia relativa che opera di diritto (C.M. Bianca, Diritto civile, Milano, 2005, p. 610; G. Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, Padova, 2010, p. 453; V.E. Cantelmo, I legittimari, Padova, 1991, p. 85) nonché, dall’altro lato, coloro che ritengono che i pesi imposti al legittimario sarebbero affetti da annullabilità (ex multis, L. Cariota Ferrara, Un caso di legato a carico di legittimari lesi, in Riv. dir. civ., 1959, p. 511, nt. 8).

[5]  La natura giuridica della successione necessaria è stata variamente interpretata in dottrina. Secondo alcuni (V. N. Coviello, Corso completo del diritto delle successioni, vol. II, Napoli, 1915, 1062; R. Casulli, voce Successioni (dir. civ.): Successione necessaria, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, 787 ss.; G. Grosso e A. Burdese, Le successioni, Parte generale, in Tratt. Dir. civ. it., diretto da Vassalli, XII, Torino, 1977, 85) si tratterebbe di un tertium genus di successione, con caratteri distinti dalla successione legittima e testamentaria; secondo altri (G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 216; L. Ferri, Dei legittimari, Art. 536-564, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, 7) ci si troverebbe di fronte ad una successione a titolo particolare, poiché il legittimario non necessariamente sarà erede potendo essere soddisfatto anche tramite legati o donazioni; la tesi ormai consolidata (per tutti, F. Santoro-Passarelli, Dei legittimari, in Comm. al cod. civ. diretto da D'Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle Donazioni, Firenze, 1941, 266; A. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947, 212; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. Dir. civ. e comm. già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 2000, 44) considera la successione necessaria e quella legittima due species dello stesso genus, avendo in comune titolo costitutivo e fondamento, e qualificando quella necessaria una “successione legittima potenziata” (al riguardo Cicu, op. cit., 218).

[6] Trib. Trieste 22 aprile 2015, cit. (ove si richiede, per la meritevolezza dell'atto di destinazione, il perseguimento di uno «scopo lecito non altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati»). In dottrina, v. A. Federico, La trascrizione degli atti di destinazione, in I contratti di destinazione patrimoniale, a cura di Calvo e Ciatti, Torino 2014, p. 563; Id., Interesse familiare e atti di destinazione, in Pubblicità degli atti e delle attività, Napoli 2014, p. 299; Id., Autonomia negoziale, atti di destinazione e rapporti familiari, in Dir. succ. e famiglia, 2018, p. 437. Analoga posizione — quanto alla presunta residualità — è stata assunta in relazione al trust da Trib. Trieste 22 aprile 2015, in Trusts, 2015, p. 367; Trib. Reggio Emilia 10 marzo 2015, in Trusts, 2015, p. 274; Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014, in Riv. Not. 2014, p. 1261, in Rass. dir. civ., 2015, p. 1069, e in Contratti, 2014, p. 695; Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014, in Giur. it., 2014, p. 2494, in Fallimento, 2014, p. 907, in Corriere giur., 2014, p. 1367, ed in Trusts, 2014, p. 643; Trib. S.M. Capua Vetere 28 novembre 2013, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 713, in Corriere giur., 2014, p. 1365, in Giur. it., 2014, p. 2714, e in Riv. Not. 2014, p. 1246). In senso contrario, correttamente, Trib. Urbino 31 gennaio 2012, in Trusts, 2012, p. 406; Trib. Urbino 11 novembre 2011, in Trusts, 2012, p. 401; A. Gallarati, L'articolo 13 della Convenzione de L'Aja sui trust: competizione tra modelli e inefficacia dei trust «ripugnanti», in Riv. Not. 2015, p. 1515 ss.

[7] Il differente grado di individuazione dei beneficiari dà luogo alla distinzione, ben conosciuta in dottrina, fra le ipotesi di “vested beneficiary” e di “contingent beneficiary” (sul punto si veda M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008, p. 272-277; la distinzione viene richiamata anche da L. Gatt, Dal trust al trust. Storia di una chimera, Napoli, 2010, p. 278): la posizione giuridica del beneficiario può essere definita come “quesita” (“vested”) ove il beneficiario ne sia titolare incondizionatamente, cioè qualora i diritti che lo stesso può vantare nei confronti del trustee (e del trust fund) siano certi fin dall’istituzione del trust (in tal caso si parla di fixed trust, poiché al trustee non è data, o è conferita in minima parte, discrezionalità nell’esercizio del suo incarico); al contrario, la posizione del beneficiario può definirsi “non quesita” (“contingent”) allorquando l’attribuzione di determinati diritti a favore di un dato soggetto sia subordinata al verificarsi di un evento futuro incerto (tale evento è individuato dal disponente nella massima libertà e può essere rappresentato anche dalla scelta compiuta dal trustee di un discretionary trust, ossia un trust nel quale i beneficiari anziché essere già predeterminati dal disponente, devono essere individuati nell’ambito di una data categoria o lista, prefissata dallo stesso settlor, da parte del trustee (o del protector), al quale è attribuito un potere discrezionale – e di norma insindacabile – di scegliere a chi ed in quale misura debbano essere attribuiti i vantaggi economici derivanti dal trust fund). Tale distinzione comporta importanti conseguenze in ordine alla natura della posizione giuridica del beneficiario: il vested beneficiary difatti è titolare di un diritto di credito nei confronti del trustee, un diritto assoluto e incontrovertibile; la posizione beneficiaria quesita è da reputarsi, sin dall’istituzione del trust, definitivamente acquisita al patrimonio del beneficiario, potendo quindi formare oggetto di qualsiasi atto di disposizione inter vivos da parte del beneficiario stesso nonché potendo la stessa – in caso di premorienza del beneficiario rispetto alla cessazione del trust – formare oggetto della successione mortis causa di quest’ultimo. Al contrario, nel caso di contingent beneficiary, l’eventuale beneficiario risulta titolare di un diritto di credito sottoposto a condizione sospensiva: più precisamente, l’evento futuro ed incerto cui è subordinato l’acquisto dell’efficacia della designazione beneficiaria risulterebbe rappresentato dall’esercizio favorevole del potere di scelta discrezionale riservato al trustee (sul tema si veda nuovamente M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., 2016, p. 20-21; S. Bartoli, Il Trust, Milano, 2001, p. 135-136 e 150-152; con specifico riferimento al trust discrezionale si rinvia a M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001, p. 165 ss.; R. Calvo, La tutela dei beneficiari nel trust interno, in Riv. dir. proc. civ., 1998, p. 39 ss.; A. Palazzo, Le successioni, in P. Zatti-G. Iudica (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 2000, p. 67 ss.; M. Graziadei, Diritti nell’interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell’esperienza giuridica inglese, Trento, 1995, p. 427-428; S. Bartoli, Il Trust, cit., p. 278 ss.; per ulteriori distinzioni in relazione alla posizione dei beneficiari, si veda di recente A. Busani, Il Trust, Milano, 2020, p. 452-461).

[8] Sul punto, si veda su tutti L. Gatt, La liberalità, I, Torino, 2002, p. 329 secondo cui “La qualificazione in termini di donazione dell’atto istitutivo di trust […] non appare, però, convincente proprio in ragione dell’esistenza nel nostro ordinamento dell’art. 809, che ammette la categoria dell’atto negoziale tra vivi diverso dalla donazione produttivo di effetti liberali, categoria cui sembra corretto ascrivere l’atto istitutivo di trust”; L. Gatt, Dal trust al trust. Storia di una chimera, Napoli, 2010, p. 185, 186, 192. Tale tesi, ribadita nuovamente da L. Gatt, La liberalità, II, Torino, 2015, p. 131 è stata altresì confermata da A. Torrente, La donazione, in A. Cicu-F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2006, p. 70 ss.; S. Bartoli, Trust interno e liberalità non donativa, in Liberalità non donative e attività notarile, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, p. 59; V. Manes, Trust interni, in R. Sacco (diretto da), Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 2013, p. 769; D. Muritano, Segregazione patrimoniale e destinazione vincolata nell’attività notarile, Convegno Salerno 31 maggio 2013; S. Patti, Trust, quota di riserva e causa concreta, in Famiglia, persone e successioni, 2011, p. 526 ss.; G. Iaccarino, Liberalità indirette, Milano, 2011, 27; M. Ieva, Le successioni e le donazioni, in N. Lipari-P. Rescigno (diretto da), Diritto civile, Milano, 2009, p. 945.

[9] Per mera completezza, va evidenziato che ulteriore tema particolarmente complesso e dibattuto inerente azione di riduzione e liberalità indirette – tema che la sentenza in esame non sembra esaminare – riguarda l’individuazione dell’oggetto dell’azione di riduzione, e dunque dei risultati a cui essa da luogo. Sul punto, di recente gli interpreti hanno distinto due principali ipotesi: trust liberale che, alla morte del disponente, abbia avuto compiuta esecuzione e trust liberale che, alla morte del disponente, non abbia avuto ancora esecuzione, nel quale quindi il trust fund risulti nel patrimonio del trustee. Quanto alla prima ipotesi, gli interpreti rilevano come l’azione di riduzione, essendo un’azione volta alla ricomposizione del patrimonio del disponente, dovrà condurre al recupero del valore dell’investimento operato dal donante e cioè dell’equivalente economico dell’attribuzione oggetto di liberalità indiretta: l’esito positivo dell’azione farà quindi sorgere in capo al legittimario che ha esercitato tale azione un diritto di credito che potrà essere fatto valere da quest’ultimo nei confronti del beneficiario della liberalità non donativa. Nel secondo caso, va operata una distinzione: se alla morte del disponente la gestione del trustee è stata di tipo statico (una gestione cioè volta alla conservazione del valore del fondo in trust con limitazione delle facoltà di alienazione del trustee), essendo divenuta senza causa l’attribuzione al trustee, “detto bene sarà recuperato al patrimonio del disponente (i.e., all’asse ereditario) e su di esso potranno essere fatte valere le pretese del legittimario” (D. Muritano-C. Romano, Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari, cit., p. 37; in precedenza si confronti L. Gatt, La liberalità, I, cit., p. 331); al contrario, ove la gestione del trustee sia stata dinamica (cioè non rivolta alla mera conservazione del trust fund) il legittimario che ha esperito l’azione di riduzione potrà pretendere “il valore patrimoniale dell’investimento operato dal disponente” (sul punto si veda ancora D. Muritano-C. Romano, Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari, cit., p. 39; per un ulteriore esposizione del problema, si rinvia a R. Sansoni, La tutela dei legittimari al “banco di prova” del trust, cit., p. 406).

[10] Pacifica in dottrina è la circostanza secondo cui il semplice atto istitutivo del trust non è di per sé sufficiente a realizzare la liberalità, essendo tale atto tendenzialmente privo di contenuto patrimoniale e, dunque, inidoneo a concretare gli elementi oggettivi necessari per dare luogo ad una fattispecie liberale (ossia, l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario). Sul punto, si veda A. Torrente, La donazione, cit., p. 211 ss.; S. Piccinini, Gli atti di liberalità, in P. Rescigno (diretto da), Trattato breve delle successioni e donazioni, Padova, 2010, p. 360; A. Palazzo, Le donazioni, sub. artt. 769-809, in Schlesinger (a cura di), Il codice civile, Commentario, Milano, 2000, p. 5 ss.; V. Manes, Trust interni, cit., p. 773; S. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, cit., p. 307.

[11] Sul punto, si veda di recente G.P. D’Amato, Cessazione del trust: tassa fissa per la retrocessione dei ben[i] ai disponenti, in Not., 2021, p. 153; tra gli altri, si veda altresì A. Gambaro, Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell’Aja, in Riv. dir. civ., 2002, p. 919 ss.; A. Gambaro, Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aja, in Riv. dir. civ., 2002, p. 257 ss. A conferma di tale assunto, in giurisprudenza si veda ex multis Trib. Bologna, 1° ottobre 2003 in Corr. Giur., 2004, p. 65 ss. ove si afferma che “l’effetto segregativo si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi […]. Pertanto, non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del trustee di detti beni (nemmeno come beni futuri): si tratta, insomma, di una proprietà “qualificata” o “finalizzata”, introdotta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L’Aja in aggiunta a quella conosciuta dal codice civile del 1942”. La circostanza è ben messa in luce da L. Gatt, Dal trust al trust. Storia di una chimera, cit., p. 162, la quale inter alia afferma che “[…] il trasferimento di beni al trustee [… non produce] un arricchimento patrimoniale in favore di quest’ultimo, in quanto i beni non risultano parte del suo patrimonio (essendo segregati) […]”; si veda ancora A. De Donato-V. De Donato-M. D’Errico, Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica, Roma, 1999, p. 154-155; G. Porcelli, Successioni e trust, Napoli, 2005, p. 211, i quali correttamente evidenziano come l’attribuzione al trustee di beni destinati allo scopo individuati dal disponente è improduttiva di un arricchimento in senso stretto in suo favore, risolvendosi unicamente nell’investitura dello stesso della titolarità di diritti funzionali al perseguimento dello scopo impresso dal settlor. Tale aspetto (i.e., quello della strumentalità al disegno destinatorio del disponente della proprietà del trustee) è sottolineato anche da M. Saraceno, Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, in Riv. not., 2013, p. 1073.

[12] G. De Nova, I trust, la collazione e la tutela dei legittimari, in Relazione al congresso nazionale dell’associazione «Il trust in Italia», in www.il-trust-in-Italia.it. La tesi è peraltro largamente condivisa in dottrina, cfr. S. Bartoli, Il trust, Milano, 2001, p. 647; A. Moja, Il trust nel diritto civile e tributario, Milano, 2009, p. 291; F. Rota-G. Biasini, Il trust e gli istituti affini in Italia, Milano, 2007, p. 38; ultimamente si veda G. Mercanti-G. Rizzonelli, Il legittimato passivo nell’azione di riduzione, cit., p. 600. In giurisprudenza: Trib. Torino 27 dicembre 2011, citata da S. Bartoli-F. Clauser-P. Laroma Jezzi, Casi e questioni in tema di negozi di destinazione, Torino, 2019, p. 180.

[13] Ed ancora, appaiono altresì corretti i rilievi della Corte in relazione all’inapplicabilità degli artt. 631 c.c. e 549 c.c. ad atti inter vivos, essendo tali disposizioni applicabili unicamente agli atti mortis causa, a cui non è possibile ricondurre la fattispecie oggetto della sentenza qui esaminata. Da ultimo, sebbene appare condivisibile sostenere l’inapplicabilità dell’art. 778 c.c. al caso di specie, qualche perplessità suscitano le motivazioni della Corte: difatti, da un lato la Corte richiama una serie di precedenti non perfettamente sovrapponibili al caso di specie (in entrambi i precedenti richiamati, si trattava di negotium mixtum cum donatione che, sebbene sia stato ricondotto dalla giurisprudenza all’alveo delle donazioni indirette, pare difficilmente assimilabile alla liberalità attuata mediante trust), con la conseguenza che l’applicazione dei medesimi principi per fattispecie differenti non convince, soprattutto considerato che, già in passato, autorevole dottrina aveva escluso l’operatività dell’art. 778 c.c. nel caso di atti diversi dalla donazione produttivi di effetti liberali. Dall’altro lato, dopo aver escluso l’applicabilità di tali norme al trust in esame, non si comprende per quale motivo la Corte rilevi che le clausole con cui sono stati regolati i poteri “del trustee, l’individuazione sia dei possibili beneficiari, all’interno di una limitata cerchia, sia dell’oggetto delle attribuzioni” consentirebbero di ritenere soddisfatte “anche le condizioni che a mente del secondo e comma 3 dell’art. 778 c.c. legittimano il ricorso al mandato a donare”; così facendo, difatti, pare che la Corte – dopo aver escluso l’applicabilità dell’art. 778 c.c. alle liberalità previste dall’art. 809 c.c. – implicitamente ne ammetta l’operatività.