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Anno XVI - n. 09 - Settembre 2024

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Tempistica dell’adozione del decreto monocratico che ha sostituito la tutela collegiale nell'emergenza Covid-19. Pronuncia del Tar Napoli.

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Tar Napoli, Sez. V, dec. del 30 marzo 2020, n. 638.

L’adozione del decreto cautelare monocratico di cui all’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 deve avvenire, secondo le prescrizioni del decreto del Presidente del TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 12 del 2020, dopo le ore 12.00 del giorno già fissato per la camera di consiglio collegiale, che non può più tenersi alla luce del citato art. 84, che ha disposto la trasformazione della tutela collegiale in quella monocratica; rispetto a tale termine deve verificarsi la decorrenza dei dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso in materia di appalti pubblici, di cui al combinato disposto dell’art. 55, comma 5, e dell’art. 119 comma 2 c.p.a. (1)


(1) Nella specie il decreto del Presidente del TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 12 del 2020 all’art. 2, dopo aver previsto che "il decreto sarà emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che non risulti formulata istanza di cui all’articolo 56, comma 1 ",  aggiunge che "per i ricorsi per i quali sia già stata disposta la fissazione ad una camera di consiglio e siano già stati spediti i relativi avvisi, a fini di garanzia di pienezza del contraddittorio, si attenderanno le ore 12.00 del giorno di calendarizzazione della camera di consiglio di assegnazione".
Il Giudice delegato evidenzia tuttavia che, a quella data, i termini dilatori di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. non risultavano rispettati rispetto ai motivi aggiunti sopraggiunti, il che ha imposto l’attesa del decorso del termine stesso.