ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 10 - Ottobre 2024

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Il CGARS si esprime sulla determinazione del canone nelle concessioni demaniali marittime in relazione alla tipologia dei beni.

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CGARS, Sez. giurisdizionale, sent. del 5 agosto 2024, n. 612.

Ai fini della determinazione del canone per le concessioni demaniali marittime non destinate ad attività turistico-ricreative, rileva la qualificazione, contemplata negli atti concessori, delle opere interessate correlata all’avvenuto o meno incameramento alla mano pubblica delle stesse. I pontili, le briccole e la piattaforma a mare non sono qualificabili alla stregua di aree scoperte demaniali, bensì quali pertinenze demaniali marittime (in ragione peraltro della loro avvenuta acquisizione alla mano pubblica, che la presuppone), trattandosi di manufatti che occupano l’area demaniale con carattere di stabilità e che sono strumentali allo svolgimento dell’attività produttiva della società. Ai sensi del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è possibile applicare a questa tipologia di beni la maggiorazione ragguagliata alla volumetria eccedente, calcolata in metri cubi. Con riferimento, invece, ai fasci tubieri, quali opere poste ai lati esterni dei pontili e non incamerati, la loro asportazione non risulta richiedere un’attività a carattere demolitorio, né può valere, in contrario, quanto autodichiarato dalla parte privata, stante il principio della emendabilità delle autodichiarazioni concretanti dichiarazioni di scienza e non di volontà.