ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La giurisprudenza amministrativa sull’inquadramento delle cd. zone bianche nell’ambito della pianificazione urbanistica.

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Tribunale Amministrativo per la Puglia – Bari, Sezione II, sentenza n. 1053 del 19 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame il TAR Puglia – Bari ha richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “i limiti di edificabilità riconducibili alle “zone bianche” hanno per loro natura carattere provvisorio e che è preciso obbligo dell’amministrazione di colmare prontamente ogni lacuna verificatasi nell’ambito della pianificazione urbanistica, dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica. Un siffatto obbligo non richiede l’indefettibile iniziativa di parte, ma va ricondotto al novero degli adempimenti attivabili d’ufficio, in quanto risponde al pubblico e generale interesse la definizione di un razionale e ordinato assetto del territorio”.

Il TAR riconosce l’esistenza di due tipologie di “zone bianche”: quelle ab origine e quelle successive.

“Le zone bianche ab origine sono quelle non considerate dal P.R.G. (o P.U.G.), per scelta pianificatoria iniziale, diretta ed espressa, che rimanda al futuro ogni più precisa determinazione, benché l’art. 7, comma 1, legge 17 agosto 1942 n. 1150 preveda che il piano regolatore generale debba considerare la totalità del territorio comunale. Sono invero note nella prassi, soprattutto ma non solo con riferimento alle pianificazioni degli anni Sessanta e Settanta, e possono riguardare territori molto vasti, o a particolare conformazione orografica, o altre situazioni motivatamente considerate.”.

“Le zone bianche successive, invece, sono quelle che, già considerate dal P.R.G. (o P.U.G.) nella scelta pianificatoria come zone sulle quali gravi l’imposizione del vincolo espropriativo, a seguito della parziale attuazione o della scadenza del periodo temporale di validità del vincolo, hanno perso una siffatta connotazione: la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la cessazione di efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l’area interessata priva di alcuna disciplina urbanistica, bensì tale area diviene soggetta ex nunc alle prescrizioni provvisorie (e restrittive per il privato), di cui all’art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.”.

Nella sostanza – aggiunge il Tribunale Amministrativo -  “l’area soggetta a un vincolo espropriativo oramai decaduto è da considerarsi quale zona bianca successiva: posto che i limiti di edificabilità riconducibili alle “zone bianche” c.d. successive hanno carattere provvisorio o, rectius, interinale (ossia temporaneamente vigente tra il regime edilizio cessato e il regime edilizio da individuarsi ex novo) l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedervi con sollecitudine, seppure previa adeguata istruttoria, colmando in tal modo la lacuna verificatasi nell’ambito della pianificazione urbanistica”.