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Il TAR Sardegna si esprime sull’equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna a seguito della c.d. riforma Cartabia.
TAR Sardegna, Sez. I, sent. del 12 febbraio 2025, n. 96.
L’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. riforma Cartabia), nella parte in cui esclude l'inefficacia delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di c.d. patteggiamento alla condanna, trova applicazione a tutte le fattispecie che si verifichino successivamente all’entrata in vigore della ridetta novella (30 dicembre 2022), a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione da parte della pubblica amministrazione.
L’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. riforma Cartabia), nella parte in cui dispone che «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna» (secondo periodo) e che «salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna» (terzo periodo), deve essere interpretato nel senso che tale terzo periodo della norma si applica alle ipotesi in cui l’equiparazione sia prevista da norme penali, che restano efficaci, e non extrapenali; non può invece ritenersi che tale terzo periodo si applichi a supposti casi di equiparazione “innominata” ed immanenti nell’ordinamento che sarebbero nella disponibilità dell’amministrazione, che sarebbe così inammissibilmente titolare di un potere generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, in deroga e oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, a ciò ostando anche la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p. e in assenza di una valida ragione di natura costituzionale.