ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 10 - Ottobre 2024

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Il TAR Puglia si esprime sulla trasparenza e correttezza informativa nei rapporti tra scuola e genitori.

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TAR Puglia, Sez. unite, sent. del 5 settembre 2024, n. 965.

Il rapporto della scuola con i genitori deve essere orientato al rigoroso rispetto delle regole di trasparenza e correttezza informativa. Per cui, a fronte della non avvenuta promozione di un’allieva al successivo anno scolastico, incidono, in termini di illegittimità, una difettosa comunicazione nonché uno scarso preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Se, poi, la normativa di legge (d.P.R. n. 122 del 2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, del decreto prevede deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie. (Nella fattispecie in esame, la sezione ritiene sussistenti i presupposti per applicare la deroga de qua, atteso che le assenze effettuate dall’allieva erano dipese dal suo stato di salute, comprovato da numerosi certificati medici. Rileva, altresì, una menomazione delle regole di trasparenza, atteso che la scuola aveva informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva solo mediante il registro elettronico; non aveva attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico ed aveva commesso errori procedurali, stante l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico ed il giudizio espresso nello scrutinio finale.