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Il TAR Piemonte si esprime sulle differenze tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante.
TAR Piemonte, Sez. III, sent. del 12 gennaio 2026, n. 10.
Va distinta l’invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito.
L'invalidità a effetto caducante è configurabile solo quanto tra due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Devono quindi ricorrere due distinti ma correlati presupposti a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi.
Ai fini dell'integrazione dell'invalidità ad effetto caducante, l’unitarietà della sequenza procedimentale, integrante uno dei relativi presupposti, non impone che i due atti siano derivati necessariamente da uno stesso procedimento, ma che i procedimenti eventualmente distinti siano collegati da nesso di derivazione necessaria. In tale ottica è irrilevante che i due atti siano stati adottati da autorità diverse, così come non assume rilevanza l’eventuale anomala inversione cronologica tra atto presupposto e atto consequenziale.
