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Il TAR Umbria si esprime sul "principio di alternatività" tra ricorso straordinario e ricorso al giudice amministrativo.
TAR Umbria-Perugia, Sez. I, sent. del 4 dicembre 2020, n. 558.
Principio di alternatività, “in ossequio al quale il ricorso straordinario e il ricorso al giudice amministrativo non possono essere proposti contro il medesimo atto”, con la conseguenza che “una volta esperito il primo rimedio, non è più consentito accedere al secondo (electa una via non datur recursus ad alteram)” (Cons. Stato Sez. III, 07-01-2020, n. 112), anche nel caso in cui “dopo l’impugnazione in sede straordinaria dell’atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell’atto presupposto; cosicché il giudizio già pendente avverso l’atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede” (Cons. Stato Sez. II, 23-08-2019, n. 5856; Cons. Stato Sez. II, 22-01-2020, n. 112).