Ultimissime

Il TAR Lombardia si esprime sulle responsabilità precontrattuale della P.A. nel caso di ritiro di bandi o atti illegittimi.
TAR Lombardia, Sez. II, sent. del 3 giugno 2025, n. 1917.
Laddove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della l. 7 agosto 1990, n. 241. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento.
Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare i) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose, ii) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile all’amministrazione in termini di colpa o dolo, iii) il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), iv) il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate) e il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto.