ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 02 - Febbraio 2025

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Il TAR Campania si esprime in tema di contratto di avvalimento e sull'attribuzione della data certa alla sottoscrizione del contratto.

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TAR Campania, Sez. II, sent. del 16 dicembre 2024, n. 7139.

Il contratto di avvalimento richiede la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e il requisito della forma scritta può essere soddisfatto da un accordo che risulti da atti separati della ausiliaria e dell'ausiliata, purché concordanti.

Alla produzione, da parte del concorrente in sede di gara, del contratto di avvalimento firmato solo dall'ausiliaria, può essere attribuito valore di sottoscrizione anche da parte dell'ausiliata, con decorrenza dalla data del deposito del contratto unitamente all'offerta.

Ai fini della prova della sottoscrizione del contratto di avvalimento in formato digitale, da parte dell'ausiliaria, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, è necessaria la marcatura temporale, oppure la trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di consegna certifica il momento della consegna tramite un testo contenente i dati di certificazione. Viceversa, non è sufficiente ad attribuire data certa alla sottoscrizione del contratto né una semplice e-mail che è priva del grado di certezza circa provenienza e datazione, né l’uso della firma digitale che consente di accertare l’autenticità, la paternità e l’integrità del documento, ma non costituisce un sistema certo di datazione. In motivazione la sezione ha precisato che: i) ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida; ii) le linee guida approvate con decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 dispongono all’art. 41 che sono opponibili ai terzi i riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati e, all’art. 47, che una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta; iii) la marcatura temporale non è altro che un’operazione crittografica, una codificazione dei dati analoga a quella usata per la firma digitale, caratterizzata dall’intervento nel procedimento di un soggetto terzo, il certificatore, che attesta l’associazione di una data e di un’ora all’apposizione di una firma.