ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Il TAR Bologna si esprime sugli Enti strumentali regionali preposti al rilascio di autorizzazioni ambientali.

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TAR Bologna, Sez. I, sent. del 18 agosto 2021, n. 756.

Le statuizioni della Consulta  recate dalla sentenza  n. 132 del 2017  circa la necessità  di separazione  delle funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza  e di controllo  con quelle di amministrazione attiva  in tema di attribuzione delle funzioni  agli enti strumentali  regionali  preposti al rilascio di autorizzazioni ambientali non sono applicabili alla normativa di cui alle leggi regionali  intervenute in subjecta materia, trattandosi di competenze  connotate da discrezionalità  di tipo tecnico  senza che vengono in rilievo  funzioni tipicamente  discrezionali  spettanti agli organi politici.

Ha ricordato il Tar che l’Arpae svolga anzitutto funzioni di supporto tecnico ed istruttorio a favore della Regione, pienamente in linea con le previsioni dell’art. 1, d.l. n. 496 del 1993, ripreso testualmente dalla l. reg. Emilia Romagna n. 44 del 1995, che ricomprende tra le funzioni dell’Agenzia, all’art. 5, comma 1, lett. p, quella di “fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale”.
Se in materia di VIA la competenza decisoria appare saldamente ancorata in capo all’organo politico regionale, non appare decisiva nemmeno la competenza attribuita all’Arpae al rilascio dell’AIA e della concessione di derivazione idrica sotteranea, trattandosi di provvedimenti al più connotati da discrezionalità di tipo tecnico e fermo restando la sottoposizione al potere regionale di indirizzo, pianificazione e programmazione (art. 15, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 13 del 2015).
​​​​​​​La suindicata normativa regionale, per quanto effettivamente attributiva di svariate funzioni in senso ampio di amministrazione attiva, appare dunque sensibilmente diversa da quella molisana oggetto della sentenza n. 132 del 2017 dichiarativa della incostituzionalità, quest’ultima caratterizzata dall’attribuzione all’Arpa di funzioni tipicamente discrezionali amministrative quali la pianificazione ambientale e l’attribuzione tout court delle funzioni regionali in materia di ambiente ed energia.