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La Suprema Corte si esprime in tema di risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 4 marzo 2026, n. 8551.
La Sesta Sezione penale ha affermato che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.
