ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Civile



Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità.

Di Francesco Giunta
   Consulta il PDF   PDF-1   

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE CIVILE,

ORDINANZA 26 novembre 2019, n. 30837

Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità

Di FRANCESCO GIUNTA

 

La questione che si pone in esame riguarda la facoltà (rectius dovere) del giudicante di rilevare la nullità di un rapporto obbligatorio, sussistente fra le parti, nel corso del processo.

A riguardo, la soluzione del dubbio prospettato è conseguenza della ratio dell’istituto della nullità.

La nullità[1] è la reazione dell’ordinamento alla carenza strutturale del contratto e alla violazione di regole imposte dalla legge, per la tutela dell’interesse generale.

La nullità, quindi, limita la libertà negoziale, per garantire più equi rapporti sociali e indirizzare la circolazione e lo sfruttamento di beni secondo schemi compatibili con i valori dell’ordinamento.

Il rilievo d’ufficio della nullità è il riflesso della legittimazione allargata e della natura generale degli interessi tutelati dal rimedio della nullità.

La rilevabilità d’ufficio della nullità non è illimitata: essa incontra una serie di limiti che discendono da alcuni principi fondamentali del processo.

Il principio dispositivo preclude il rilievo d’ufficio nei casi in cui la nullità non risulti da elementi già acquisiti al giudizio.

Il principio della domanda e quello della corrispondenza fra chiesto e pronunciato limita ulteriormente il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità del contratto: il giudice non può sostituirsi all’attore, accogliendo una domanda diversa da quella che è stata proposta dall’attore stesso.

La rilevabilità d’ufficio, invece, può colmare una lacuna difensiva del convenuto: il giudice si sostituisce al convenuto nella rilevazione di questioni che il convenuto avrebbe potuto far valore ma che ha omesso di proporre.

Il rilievo d’ufficio, dunque, si sostanzia in una eccezione d’ufficio, il cui esito è sempre il rigetto della domanda attorea.

La ratio di un siffatto meccanismo è impedire che il contratto nullo, che lede interessi generali, costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o, comunque, la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici[2].

In considerazione della ratio sottesa all’istituto giuridico della nullità, e al consequenziale e fisiologico meccanismo di rilievo d’ufficio della stessa, consegue che la rilevazione officiosa della nullità è obbligatoria.

Occorre precisare che ciò che è obbligatoria è l’indicazione alle parti del vizio di nullità; la declaratoria di nullità, invece, se manca un’espressa domanda di parte anche dopo l’indicazione della nullità da parte del giudice, costituisce una statuizione facoltativa.

Le coordinate ermeneutiche rassegnate trovano applicazione nella recente ordinanza n. 30837/2019.

La fattispecie ha a oggetto una domanda di pagamento delle competenze professionali, vantate da un avvocato all’esito del proprio mandato.

La Corte di Cassazione, in ossequio alla ratio che governa l’istituto della nullità –da cui consegue che la rilevabilità d’ufficio della nullità è fisiologica– statuisce che “(…) il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”.

 

NOTE:

[1]           FRATINI M., Manuale sistematico di diritto amministrativo, 2019-2020, edito Accademia del diritto, cfr. diffusamente

[2]           Cassazione civile sez. II, 17/10/2019, n.26495: Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).