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CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 3136 del 24 maggio 2018
Sul deposito telematico amministrativo effettuato oltre l’ultimo giorno rispetto ai termini previsti ex lege
La Terza Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso proposto dal dott. M. contro la Regione Toscana ed il Comune di Poggibonsi e nei confronti dell’Associazione Sindacale P. e T. nella Provincia di Siena al fine di ottenere la riforma della sentenza del TAR Toscana, facendo luce in tale occasione sulla problematica legata al deposito amministrativo effettuato tardivamente.
Il Collegio rileva che il deposito della memoria da parte del Comune di Poggibonsi è tardivo, in quanto effettuato l’ultimo giorno, ovvero il 9 aprile 2018, alle ore 15,36 (orario di invio dello scritto difensivo) e, dunque, oltre il termine perentorio delle ore 12.
I giudici del Collegio osservano che l’art. 4,comma 4, dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha sancito che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Il Collegio offre la seguente interpretazione alla predetta norma: “il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.”
Applicando tale principio nella pratica, accade che: “a) se è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.”
In conclusione, il Collegio ritiene di non tenere in considerazione la memoria del Comune di Poggibonsi, perché è in violazione dei termini a difesa stabiliti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a..