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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Civile



Sui profili di diritto temporale della L. n. 189/2012.

Di Francesco Giunta.
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE,

SENTENZA 21 gennaio 2020, n. 1157

 

Sui profili di diritto temporale della L. n. 189/2012

 

Di FRANCESCO GIUNTA

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è interrogata in merito ai profili di diritto temporale della L. n. 189/2012.

Partitamente, la res dubia riguarda la facoltà del giudice del caso concreto di utilizzare, nella decisione di fattispecie antecedenti all’emanazione della legge n. 189/2012, ai fini del calcolo del risarcimento del danno biologico, le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, nonostante il dettato dell’art. 11 delle preleggi al codice civile.

In linea generale[1], le norme giuridiche regolano le condotte dei soggetti per il tempo successivo alla loro entrata in vigore.

L’art. 11, co. 1, disp. Prel. Cod. civ. stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Tale disposizione è enunciativa di un principio generale, quello di irretroattività, applicabile non solo alla legge in senso tecnico, ma anche alle altre fonti del diritto.

Il principio di irretroattività risponde al criterio logico e di giustizia per cui, essendo le norme del diritto rivolte a disciplinare l’attività dei soggetti dell’ordinamento, a condizionarla e a vincolarla, le relative condotte devono essere valutate e giuridicamente “qualificate” in base alle norme in vigore nel tempo in cui tali condotte si svolgono, e non in base a norme che, per essere sopravvenute rispetto a quel tempo, non potevano essere conosciute dai soggetti quando hanno posto in essere le loro condotte.

Il principio di irretroattività, pur esprimendo un principio generale dell’ordinamento, è sancito da una norma legislativa ordinaria, e, pertanto, è suscettibile di essere derogato da una norma di fonte primaria che attribuisca espressamente efficacia retroattiva alla nuova disposizione.

In assenza di deroga espressa, la norma è applicabile alle fattispecie concrete verificatesi dopo la sua entrata in vigore, mentre le fattispecie precedenti continuano ad essere disciplinate dalla norma previgente, anche se abrogata.

In riferimento al perimetro applicativo, il principio generale di irretroattività della legge nel tempo, contenuto nell’art. 11 delle preleggi al codice civile, ha riguardo alle norme di natura sostanziale.

La circostanza che l’art. 11 predetto si riferisce alle norme di natura sostanziale si trae dal richiamo, ivi contenuto, all’art. 25, co. 2, Cost., e art. 2 c.p.

Le disposizioni normative citate disciplinano l’efficacia della legge nel tempo, professandone l’irretroattività, attraverso una coniugazione degli effetti temporali con il principio di personalità della responsabilità penale, con il principio di legalità, e, in particolar modo, con il principio di prevedibilità CEDU.

Conferma ulteriore dell’assunto è data dalle espressioni linguistiche utilizzate dall’art. 2 c.p., nella parte in cui si riferisce alla legge “più sfavorevole”.

È evidente che la natura di legge sfavorevole o favorevole sia di esclusiva pertinenza di una norma sostanziale, come tale idonea a incidere sui diritti della persona, e non anche di una norma processuale, la cui funzione è solo quella di regolare le modalità di accertamento della responsabilità di un dato soggetto.

Posto che l’art. 11 delle preleggi al codice civile si applica solo alle norme di natura sostanziale, le leggi processuali soggiacciono al diverso principio del tempus regit actum, alla stregua del quale gli atti processuali sono governati esclusivamente dalle leggi vigenti nel tempo in cui sono posti in essere.

Il problema, quindi, si sposta sul piano della distinzione tra istituti di diritto sostanziale e istituti di diritto processuale.

Tale distinzione si radica nella funzione della norma: è configurabile come norma processuale quella che disciplina il complesso delle attività preordinate all’accertamento della responsabilità di un soggetto; e come norma sostanziale quella che stabilisce le condizioni di esistenza della fattispecie, nonché la specie e le modalità di applicazione della sanzione per essa previste.

Poste le precedenti coordinate ermeneutiche, la legge Balduzzi non contempla una disciplina transitoria e finale volta a regolare l’utilizzabilità delle tabelle per il calcolo del risarcimento dei danni biologici.

L’assenza di una disciplina transitoria e finale determina l’inderogabilità, in forma tacita, del principio di generale irretroattività della legge.

Di conseguenza, per sfuggire dal perimetro applicativo dell’art. 11 delle preleggi, occorre sostenere la natura di norma processuale: le tabelle di calcolo del risarcimento, d'altronde, non incide sull’an del fatto, ma costituisce uno strumento tecnico attraverso cui parametrare il quantum debeatur.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha percorso una strada differente.

“Si è evidenziato che nella fattispecie non viene in questione la retroattività della legge, atteso che non si è al cospetto della sostituzione di una precedente normativa degli aspetti strutturali e funzionali della fattispecie con una nuova disciplina normativa, in quanto la nuova previsione legislativa del criterio tabellare non va a sostituire alcuna norma di legge anteriore indicante un diverso criterio liquidativo del danno.

In particolare, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando o impedendo il risarcimento di conseguenze dannose già realizzatesi) il D.L. n. 138 del 2012, art. 3, comma 3, come convertito dalla L. n. 189 del 2012, trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum. Non risulta, infatti, ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente all’entrata in vigore della già richiamata legge; né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e i soggetti di giudizi definiti, atteso che solo la formazione del giudicato preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale. Neppure può ipotizzarsi una lesione del legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno in parola, posto che la norma sopravvenuta, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.

 

NOTE:

[1] FRATINI M., Manuale sistematico di diritto civile, edizione 2019, Accademia del diritto, cfr. diffusamente.