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Sezioni Unite: spetta alla Corte di cassazione provvedere alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 5464 del 12 febbraio 2020.
Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’art.541 c.p.p., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.