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Sezioni Unite: spetta al Gip provvedere alla liquidazione delle spese di custodia dei bene sequestrati.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 4535 del 3 febbraio 2020.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell’esecuzione.