Ultimissime
Le Sezioni Unite si esprimono sul rapporto tra informazione antimafia lnterdittiva e controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, c. 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 8 giugno 2026, n. 221077.
Questione penale ricorso R.G. n. 7746/2025 ud. 11/12/2025:
Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia lnterdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, abbia Il compito di accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, debba rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa.
Con riguardo alla questione rimessa, deve essere enunciato il seguente principio di diritto:
"Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto
dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".
