ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Le Sezioni Unite si esprimono sull'obbligo di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

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Corte di Cassazione, SS. UU., sent. dell'11 ottobre 2021, n. 36959.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.