ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



Le Sezioni Unite si esprimono in tema di previdenza complementare e sulla portabilità della posizione previdenziale individuale.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 14 aprile 2022, n. 12209.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno ribadito che, in tema di previdenza complementare, gli artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel consentire la portabilità/riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite, specificando, altresì, che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto.