Ultimissime

Le Sezioni Unite si esprimono sulle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione in materia di sanzioni lavoristiche.
Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., sent. del 29 gennaio 2021, n. 2145.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
Nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano quale oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchè di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. Ne consegue che, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione.