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Sezioni Unite: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti, rende improcedibile la domanda.
Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, sent. del 28 aprile 2020, n. 8241.
Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, hanno affermato, ai sensi dell’art. 363, comma 3 c.p.c., che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.