Ultimissime

Le Sezioni Unite si esprimono sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito in caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione, SS. UU., sent. del 25 marzo 2021, n. 8504.
Le Sezioni Unite civili hanno stabilito che la controversia inerente il diniego sull’istanza di cd. “transazione fiscale” ex art. 182-ter l.fall. (nel testo vigente novellato dall’art. 1, comma 81, della legge n. 232 del 2016), proposta dal debitore nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi valorizzare, per un verso, il tenore della seconda parte del comma 4 della predetta norma – pure inapplicabile “ratione temporis”, essendo stata aggiunta dall’art. 3, comma 1-bis, lett. b), del d.l. n. 125 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 –, che attribuisce al tribunale il potere di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, e, per altro verso, la “prevalente/assorbente” finalità concorsuale dell’accordo transattivo.