Ultimissime

Le Sezioni Unite si esprimono sul divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati.
Corte di Cassazione, SS. UU., sent. del 28 ottobre 2021, n. 39005.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen., può limitarsi ad indicare tale distanza, mentre, nel caso in cui disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.