Ultimissime
Risoluzione dei contrasti tra amministrazioni, priorità dell'istruttoria e perentorietà dei termini nei procedimenti VIA/VAS. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 13 marzo 2026, n. 2080.
In materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta del Ministero dell’ambiente di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge 23 agosto 1988, n. 400, costituisce un atto idoneo a far venir meno l’inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In materia di procedimento di VIA/VAS, ai fini del superamento del contrasto tra amministrazioni, l’ordinamento non prevede uno strumento diverso da quello previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge 23 agosto 1988, n. 400, costituito dal deferimento al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
La delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, costituisce un atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e conclude il relativo procedimento amministrativo di VIA.
L’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 - nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza, nonché un criterio di priorità con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC aventi maggiore valore di potenza installata o trasportata, non vale a derogare alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti, né risulta incompatibile con tale disciplina.
Anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, va ribadita la perdurante vigenza del principio di perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA, con la precisazione che i progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi.
