ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa all'assegnazione del termine per il rilascio della procura ad litem ai sensi del comma 2 dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009.

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Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 15 febbraio 2022, n. 4932.

La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza, se, ai sensi del comma 2 dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem, o per la rinnovazione della stessa, solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore.