Ultimissime

Sul ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. nei confronti dell’inerzia mantenuta dalla pubblica amministrazione rispetto ad una domanda di accertamento di conformità edilizia
CONSIGLIO DI STATO, Sezione Sesta, sentenza n. 3556 del 11 giugno 2018
I giudici del Consiglio di Stato si pronunciano sul ricorso proposto dalla società M.G. s.r.l. contro il Comune di Spoleto per la riforma della sentenza TAR per l’Umbria, emanata in seguito al ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio (inadempimento) formatosi a carico del Comune di Spoleto sulla richiesta di regolarizzazione amministrativa/accertamento di conformità edilizia avanzata dalla M.G.s.r.l..
Il Collegio precisa che il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a., ha per oggetto l'accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione verso l’istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere.
La condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere: l’inerzia dell’Amministrazione costituisce,pertanto, un presupposto fondamentale dell’azione che deve persistere sino al momento della decisione.
Il rito speciale sul silenzio prevede, inoltre, che nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio, ritenuto illegittimo dal soggetto interessato, sussiste quale tutela per quest'ultimo la possibilità di avanzare contro di esso specifica impugnazione, anche ex art. 117 c.p.a., con motivi aggiunti.
Sulla base elle predette considerazioni, il Collegio statuisce infine quanto segue: “(…)il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2018, n. 3417;; Sez. IV, 1 febbraio 2017 n. 410; Sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 402; Sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2691Sez. IV, dec. n. 3373 del 2008; Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5373; Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1710; Sez. IV, 3 marzo 2006, n. 1037; Sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 401); pertanto, l’eventuale proposizione di un ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. nei confronti dell’inerzia mantenuta dalla pubblica amministrazione rispetto ad una domanda di accertamento di conformità edilizia, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 è inammissibile”.