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Restituzione del profitto del reato quale condizione preliminare di ammissibilità del patteggiamento nel delitto di peculato. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 30 maggio 2025, n. 20255.
La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che l’integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l’accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi, pertanto, riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all’inosservanza della condizione, atteso che l’importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall’imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente.