Ultimissime

Recesso dell’Ente locale da una s.p.a. partecipata istituita per la gestione di un servizio pubblico.
C.G.A.R.S. sentenza n. 530 del 5 giugno 2019
La ricorrente (Città metropolitana di Catania) impugnava in appello la sentenza di primo grado con la quale il Tar aveva annullato gli atti relativi al recesso da una s.p.a., costituita per garantire il servizio di gestione dei rifiuti, della quale possedeva il 10% del capitale sociale, e che versava in stato di liquidazione da tempo.
Il giudice di prime cure fondava la propria decisione sull’assunto che la s.p.a., benchè in stato di liquidazione, non aveva ancora esaurito la propria attività in quanto, se è vero che non era più affidataria della raccolta dei rifiuti, non era tuttavia provato che tutte le relative funzioni erano state già trasferite ai nuovi soggetti.
Il CGARS ha ritenuto fondato l’appello, e lo ha quindi accolto, facendo leva sul richiamato art. 24 e 4 del t.u. nell’atto d’appello, per cui le amministrazioni pubbliche non possono “mantenere” partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
A far data dal 2006 – continua il Collegio – il legislatore si è mosso con l’intento di porre un argine al proliferare delle società pubbliche, laddove non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei singoli enti pubblici, a tutela sia della concorrenza che della sostenibilità della finanza pubblica; in quest’ottica sono stati posti dei limiti alla capacità di diritto privato delle pubbliche amministrazioni, specie a livello locale, accentuando il profilo del cd. vincolo di scopo, vietando loro di società e di mantenerne la partecipazione, ove non strettamente necessario.
Secondo il CGARS tanto basta a corroborare la scelta, peraltro obbligata, della Città Metropolitana di non mantenere una partecipazione azionaria che da tempo non corrisponde più al proprio interesse di socio e neppure è funzionale, in alcun modo, alle proprie finalità istituzionali.