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Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze "in presenza" nel periodo feriale presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
PROTOCOLLO D’INTESA SULLO SVOGLIMENTO DELLE UDIENZE “IN PRESENZA” NEL PERIODO FERIALE PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO
Il presente Protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, d’ora innanzi anche Parti, fa seguito al precedente Protocollo sottoscritto il 25/26 maggio 2020 e, nello stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa, si conforma ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell’ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche e a ricercare soluzioni organizzative di buon senso, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio la ripresa delle udienze “in presenza”, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, al termine della fase emergenziale. In considerazione della imminente cessazione dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nelle aule di udienza sorge la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle stesse udienze che siano compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla perdurante emergenza epidemica da Covid-19. I riferimenti, contenuti nel Protocollo, alle udienze pubbliche riguardano esclusivamente i riti speciali o i singoli processi per i quali non trova applicazione il regime di sospensione feriale (ad esempio, i processi elettorali di cui all’art. 129 c.p.a. o le rare ipotesi in cui le parti costituite abbiano d’accordo rinunciato ai termini). A questi fini le Parti, in relazione alle udienze, pubbliche o cautelari, che si celebreranno dal 1° agosto al 15 settembre 2020, sono d’intesa che:
1) sono soppresse le chiamate preliminari.
2) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell’udienza. In nessun caso il deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa può costituire integrazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 60 c.p.a. 2
3) Soltanto nel caso in cui la richiesta di passaggio in decisione senza discussione riguardi un affare da trattarsi in udienza pubblica, è consentito alle parti - in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo – di depositare, almeno due giorni liberi prima della data fissata per l’udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.
4) Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un’ora, non possono esser fissati e, quindi, non possono esser trattati più di otto affari; nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte. L’elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario il giorno prima dell’udienza; la pubblicazione dell’elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.
5) Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l’ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell’intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.
6) Nelle sale d’attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina.
7) Fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell’esercizio del potere di polizia dell’udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l’accesso del pubblico alle aule d’udienza si riconoscerà priorità d’ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione. Si è altresì d’intesa che il presente Protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato, possa costituire una indicazione anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, ferma restando la piena autonomia di ogni Collegio. In ogni caso, per il periodo successivo al 15 settembre 2020, sarà formalizzato, sentiti anche i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, un diverso Protocollo d’intesa destinato a valere per tutta la Giustizia amministrativa.