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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Penale



Principio del ne bis in idem in presenza di condanne inflitte in due differenti Stati: la Corte di Cassazione ne esclude l’operatività.

Di Anna Laura Rum
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE PENALE,

SENTENZA 17 settembre 2021, n. 34576

 

Principio del ne bis in idem in presenza di condanne inflitte in due differenti Stati:

la Corte di Cassazione ne esclude l’operatività

Di ANNA LAURA RUM

 

I fatti di causa vedono l’imputato proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, che lo condanna alla pena per il reato di cui all'art. 609 quater n.2 cod. pen., per avere posto in essere atti sessuali nei confronti di minore di anni sedici affidatogli per ragioni di educazione religiosa.

Nel ricorso per Cassazione, sono stati dedotti cinque motivi inerenti la questione preliminare, già sollevata nei precedenti gradi e rigettata, della violazione del principio del ne bis in idem, essendo l'imputato già stato giudicato per i medesimi fatti, sanzionati ex art.6 §1, comma 1, delle Nuove norme "De Gravioribus Delictis".

L'imputato, infatti, per gli stessi fatti oggetto del procedimento dinnanzi alla Corte di Cassazione, è già stato condannato in sede di giurisdizione canonica dall'Arcivescovo di Pescara-Penne con decreto penale, a conclusione di un "processo penale amministrativo", alla pena espiatoria del divieto di esercizio del ministero sacerdotale in perpetuo, con minori di età, nonché alle pene temporanee della sospensione dal ministero sacerdotale per un termine di tre anni e dell'obbligo di dimora presso una comunità.

Il ricorrente ha eccepito, sul presupposto dell’identità dei fatti e della natura penale delle sanzioni già inflittegli, la violazione del principio del ne bis in idem, per effetto del procedimento instaurato dallo Stato italiano e della conseguente condanna.

Secondo il ricorrente, in particolare, tale principio opererebbe anche nei rapporti tra Italia e Santa Sede.

La Corte di Cassazione ritiene questo motivo di ricorso infondato: preliminarmente, precisa che l'art. 6 del Motu Proprio del 2001 "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", stabilì che tra i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della Fede, figurasse "il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni", già regolamentato dal canone 1395, § 2 del codice di diritto canonico.

Ancora, la Cassazione osserva che il decreto di condanna in oggetto è stato adottato nei confronti dell'odierno ricorrente, all'esito del "processo penale extragiudiziale", caratterizzato, rispetto al processo giudiziale, da minori formalità.

Il Collegio pone a confronto la giurisdizione canonica, cui il chierico è assoggettato in ragione del suo status clericale e la giurisdizione statuale italiana, cui è assoggettato quale cittadino italiano.

Secondo la Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem non ha natura di principio generale del diritto internazionale, che prevale sul principio di territorialità di cui agli artt. 6 e 11 cod. pen.

E ciò viene affermato alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha da sempre negato rilievo internazionale al principio del divieto di bis in idem (fra le molte, Corte Cost. n. 10 del 1993), precisando che con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero, esso non ha valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni. Pertanto, non può considerarsi fra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, cui l'ordinamento italiano si conforma in ossequio all'art. 10 Cost.

La Corte Costituzionale evidenzia che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e ss. cod. pen., e che gli stessi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11 cod. pen., hanno giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi.

Infatti, la valutazione sociale e politica dei fatti umani può variare da Stato a Stato, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità.

Secondo la Cassazione, poi, il principio del ne bis in idem non potrebbe essere ritenuto operativo neanche per effetto di accordi, tra la Santa Sede e l'Italia, o di convenzioni cui entrambe abbiano aderito: infatti, si evidenzia come non sussistano accordi specifici intervenuti tra la Santa Sede e l’Italia, né risulta che la Santa Sede abbia aderito a convenzioni di cui sia parte anche l'Italia, ove si disciplinasse il principio del ne bis in idem, in deroga all'art.11 cod. pen.

In particolare, è escluso che la Santa Sede abbia aderito alla "Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen".

Lo Stato della Città del Vaticano e, per esso, la Santa Sede, hanno aderito, il 17/12/2009, alla sola "Convenzione monetaria europea" e non all' "area Schengen": detta adesione deriva, peraltro, dall'art. 20 del Trattato del 1929 che si è limitato a consentire la libera circolazione di merci verso lo Stato Vaticano o verso istituzioni od uffici della Santa Sede.

Ancora, per il Collegio è da escludersi che la stessa Santa Sede abbia aderito all'Unione Europea, solo avendo una stabile rappresentanza diplomatica con sede a Bruxelles.

Allo stesso modo, si esclude che la Santa Sede sia membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, avendovi solo lo status di "Osservatore permanente".

In ultimo, la Cassazione afferma che non appare invocabile neppure il principio del ne bis in idem specificamente regolato dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU: tale norma, infatti, prevede la non applicabilità del principio nei casi di duplice procedimento nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, in due Stati diversi.

Insomma, il principio in esame si riferisce unicamente a due procedimenti in uno stesso Stato, non avendo portata internazionale.

La Cassazione ricorda le prescrizioni della "Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici", del 2011, ove vi è riferimento alla concorrenza delle due giurisdizioni, italiana e canonica, poi confermata dalle Linee guida successivamente emanate nel maggio 2012 dalla Conferenza episcopale italiana, aggiornata al 2019 ove, al punto 1 del paragrafo 8 relativo ai rapporti con l'autorità civile, si è ribadita la reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile.

Analogo concorso di differenti giurisdizioni in ordine ad un medesimo fatto avente rilievo penale si rinviene negli stessi rapporti tra autorità canonica e autorità giurisdizionale dello Stato della Città del Vaticano, proprio con riferimento ai reati in materia sessuale o pedopornografica: il Motu Proprio "Ai nostri tempi" del 2013 ha attribuito, accanto alla giurisdizione canonica, la concorrente giurisdizione del Tribunale vaticano per siffatti delitti, ove commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede.

L'art.2, lett. b) del Protocollo Addizionale al Concordato del 1984 prevede, poi, che l'autorità giudiziaria italiana debba dare comunicazione alle autorità ecclesiastiche dell'avvio del procedimento penale, così come l'art. 129, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., dispone che quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione deve darsi all'Ordinario della diocesi cui appartiene l'imputato: entrambe le norme consentirebbero l'attivazione anche del procedimento canonico.

Pertanto, la Corte conclude, come già affermato in precedenza (Cass., Sez. 3, n. 21997/2018), che nulla osta a che il chierico, giudicato in sede canonica per il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., possa essere giudicato per lo stesso fatto anche dalla giurisdizione statale.

In sintesi, la Cassazione in tema di rapporti fra ordinamenti giurisdizionali, afferma che un cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede, giudicato in sede canonica per un reato commesso nel territorio nazionale, possa essere sottoposto a giudizio in Italia, per lo stesso fatto, non sussistendo la violazione del principio del “ne bis in idem”, nemmeno quello regolato dall’art. 4, Protocollo n. 7 CEDU, non applicabile nei casi di duplice procedimento in due Stati diversi.