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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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Prevenzione, cura e riabilitazione alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico. Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sulle linee d'azione del Ministero della salute.

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Consiglio di Stato, Sez. atti norm., 4 febbraio 2021, n. 161.

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema delle linee di azione del Ministero della salute, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico

Ha chiarito la Sezione che lo schema di regolamento sulle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP) in epigrafe si fonda sull’art. 1, comma 133, terzo periodo, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in base a cui il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico.  

Il quarto periodo del medesimo comma ha inoltre stabilito il trasferimento al Ministero della salute dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, precedentemente allocato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Successivamente, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 giugno 2015 è stato istituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio, tra i cui compiti, elencati nell’art. 1, comma 2, è compresa anche la “definizione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), ai fini della predisposizione del decreto regolamentare di adozione delle linee guida”.  

Con ulteriore decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 agosto 2019, è stato ricostituito l’Osservatorio e tra le relative funzioni è stato ricompreso l’aggiornamento, sulla base delle evidenze scientifiche, delle linee di azione in questione. 

Con parere interlocutorio n. 1540 del 7 giugno 2018 la Sezione - soffermandosi sulla natura propria dell’atto normativo in questione (regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988), di pertinenza del Ministero della salute, in quanto espressione della competenza propria di questi - ha rilevato che alcune parti dell’allegato non parevano rientrare nella competenza esclusiva del Ministero della salute, ad esempio con riferimento ai “Programmi di formazione nelle scuole” o all’ultimo capitolo dedicato all’inquadramento legislativo/normativo e alla disciplina del gioco pubblico, in cui, sotto forma di raccomandazioni, venivano prospettate modifiche al sistema sanzionatorio e cautelare. E ancora, la Sezione ha rilevato che la parte delle linee di azione riguardanti il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il paziente con disturbo da gioco d’azzardo conteneva ampi riferimenti alla letteratura nazionale sull’argomento e, nella parte finale, un elenco dei riferimenti bibliografici, da espungere in ragione del valore normativo del regolamento, a meno che non intendesse recedere dall’idea che l’allegato debba costituire parte integrante dello schema regolamentare. Ulteriormente, la Sezione aveva rilevato che nel documento allegato erano, poi, indicate le diverse categorie dei destinatari dello stesso e che appariva opportuno che, alla luce delle specifiche competenze del dicastero proponente, venissero indicate le concrete modalità di attivazione delle linee di azione.