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Anno XVII - n. 07 - Luglio 2025

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Perentorietà del termine per l’espletamento della verifica di anomalia prevista dall’art. 97 c. 5 del Codice Appalti. Pronuncia del TAR Napoli.

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TAR Campania - Napoli, Sez. I, sent. dell'8 gennaio 2021, n. 150.

Il termine per le giustificazioni non deve considerarsi perentorio né in base agli orientamenti dell’ANAC (delibera n. 710 del 24 luglio 2018) né in base alla giurisprudenza (ex plurimis, TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2018, n.100, T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 431/2017; TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 4884/2017; TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 1654/2017), ragion per cui la sola tardiva produzione delle giustificazioni e degli eventuali chiarimenti non comportano l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11/06/2014, n. 2982).

Vero è che nel caso di specie è stata la stessa Amministrazione a qualificare come perentorio il termine in questione, ma oltre a non aver previsto la relativa sanzione, la stessa Stazione appaltante ha poi ritenuto di prendere comunque in considerazione le integrazioni alle giustificazioni sia pure tardivamente prodotte dall’aggiudicataria, compiendo una scelta che non ha comportato alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti, versandosi in una fase, successiva a quella dell’ammissione delle offerte, in cui viene in considerazione l’interlocuzione con la sola impresa la cui offerta è sottoposta a valutazione di congruità (cfr. TAR Sardegna, sez. I, 26 giugno 2017, n. 431; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 22 ottobre 2018, n. 1010 e TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 18 maggio 2018, n. 5534).