ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Civile



Perentorietà del termine di 15 giorni nella mediazione obbligatoria – irragionevolezza dell’interpretazione restrittiva dell’art. 5 D.Lgs 28/2010.

Di Adriana Quattropani
   Consulta il PDF   PDF-1   

Nota a Corte di Cassazione 1^ sezione civile, 31.03.2023

 – ordinanza n. 9102/2023, Pres. Dott. Carlo De Chiara, Rel/Est. Cons. Dott. Cosmo Crolla.

 

Perentorietà del termine di 15 giorni nella mediazione obbligatoria – irragionevolezza dell’interpretazione restrittiva dell’art. 5 D.Lgs 28/2010.

 

Di Adriana Quattropani

 

Abstract

“In tema di mediazione obbligatoria, al pari della mediazione delegata dal giudice, ciò che rileva, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex articolo 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione.”

 

“In terms of compulsory mediation, like the mediation delegated by the judge, what is relevant, for the purpose of achieving the condition of admissibility of the judicial request pursuant to article 5 of Legislative Decree no. 28 of 2010, is the useful experiment, within the referral hearing set by the judge, of the mediation procedure, to be understood as the first meeting of the parties before the mediator and concluded without the agreement, and not the start of it within the fifteen-day term indicated by the judge in the order ordering the mediation."

 

 

Riferimento normativo - D.Lgs n.28/2010, art. 5.

 

Perentorietà del termine di 15 giorni in materia di mediazione obbligatoria – parificazione con la mediazione delegata – irragionevolezza dell’interpretazione restrittiva dell’art. 5 D.Lgs 28/2010 fondata sulla violazione del principio della ragionevole durata del processo.

 

Peremptoriness of the 15-day term in the field of mandatory mediation - equalization with delegated mediation - unreasonableness of the restrictive interpretation of art. 5 Legislative Decree 28/2010 based on the violation of the principle of reasonable duration of the process.

 

Sintesi della questione

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, trattasi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione aderendo all’impostazione del giudice di prime cure circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibile in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla citata norma; nella circostanza, infatti, pur avendo i ricorrenti, in veste di opponenti, proposto la domanda di mediazione con un ritardo di soli pochi giorni rispetto al termine fissato dal giudice, il procedimento di mediazione si era comunque concluso, pur senza il raggiungimento di un accordo tra le parti, ben quattro mesi prima rispetto alla data fissata per l’udienza di verifica.

Commento

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, che permette alle imprese, ai consumatori e/o ai privati di gestire i loro conflitti in un ambiente informale e riservato in tempi veloci e a costi contenuti, normata dal DLgs n. 28/2010.

A tale proposito l’art. 5 del sopra citato decreto prevede la distinzione fra la mediazione ope legis, prevedendo un elenco dettagliato di materie in cui la mediazione è obbligatoria, e il comma 2 del sopra citato decreto che stabilisce che la mediazione può essere disposta su ordine del Giudice, anche in sede di giudizio di appello, se ricorrono particolari condizioni e si ravvisa la possibilità di conciliare la lite e in tal caso di parla di mediazione delegata o ope iudicis.

La questione controversa è se il termine fissato dal Giudice di 15 gg per l’esperimento della procedura di mediazione debba o meno considerarsi perentorio, anche per le mediazioni obbligatorie.

Con la pronunzia in commento la Corte di Cassazione, riallacciandosi alla pronunzia n. 40035 del 2001 che aveva statuito il principio secondo cui “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 art. 5 commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”, ha decretato che non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alle mediazioni obbligatorie ex lege, ai sensi del comma 1 bis della stessa disposizione.

Le ragioni, condivisibili a parere dello scrivente, a sostegno della non perentorietà del termine di 15 gg. sono costituiti dai seguenti elementi: 1) l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale e, quindi, appare effettivamente impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso; 2) l'adozione della sanzione della decadenza richiede una manifestazione di volontà espressa dal legislatore non desumibile dalla disciplina sulla mediazione, 3)  la natura non perentoria trova conforto nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione; 4) la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo; apparendo, pertanto, più coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione.