Ultimissime

Partecipazione alla gara sulla base della mera attestazione del possesso del requisito della capacità economica e finanziaria. Il CGARS si esprime sulla questione.
CGARS, Sez. Giurisdizionale, sent. n. 924 del 24 ottobre 2019.
La stazione appaltante può far partecipare ad una gara un concorrente sulla mera base dell’avvenuta presentazione di una attestazione circa il possesso del requisito della capacità economica e finanziaria, integrando tale circostanza una condizione solo precaria e provvisoria, e come tale destinata a revisione.
Ad avviso del Cga non pare dubbio, inoltre, che l’eventuale emersione di una situazione di carenza del requisito oggetto – invece - di attestazione individuale fosse idonea a reagire anche sulla validità dell’attestazione stessa, inficiandola, e comportasse quindi la radicale illegittimità ab origine dell’ammissione alla gara sotto ogni profilo.
Mette poi conto aggiungere che la Stazione appaltante, pur non essendo tenuta, a rigore, a verificare l’effettiva esistenza dei requisiti oggetto di autodichiarazione se non in capo al soggetto resosi aggiudicatario, aveva comunque la facoltà di anticipare il momento di un simile accertamento nei confronti dei concorrenti.