ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Opposizione tardiva ex art. 650 cpc: riflessi sul giudizio di ottemperanza e sospensione ex art. 337, comma 2, cpc. Pronuncia del Consiglio di Stato.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. III, ord. del 9 aprile 2025, n. 3017.

L’art. 337, comma 2, c.p.c., è disposizione pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, trattandosi di disposizione generale la cui ampiezza la rende sicuramente valida anche ai rapporti tra sentenze di diverse giurisdizioni.

L’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario ne preclude l’ottemperanza in motivazione, la sezione, ha evidenziato come l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo sia difficilmente classificabile nella dicotomia impugnazione ordinaria/straordinaria, perché sul decreto ingiuntivo non si forma il giudicato in senso tecnico, dovendosi, infatti, osservare che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. prevede che “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”: il decreto ingiuntivo rientra evidentemente nella seconda delle indicate categorie. Sull’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 che non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta: cfr. Cass. civ., sez. II, ord., n. 8299 del 2021, sez. un., 17 novembre 1998, n. 11549.

Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è un processo “diverso” (e sotto tale profilo non è assimilabile al giudizio d’esecuzione civile) rispetto al prodromico e presupposto giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario con la conseguente applicabilità dell’art. 337, comma 2, c.p.c. nel caso in cui in avverso il decreto ingiuntivo divenuto e dichiarato definitivo – nei sensi e nei termini di cui agli artt. 641, 645 e 647 c.p.c. – sia stata proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..