Ultimissime

Natura e fondamento del principio di precauzione. Pronuncia del TAR Napoli.
TAR Napoli, Sez. V, sent. del 5 dicembre 2020, n. 5835.
Il principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità dell'ambiente e alla salute, rappresenta al tempo stesso un principio generale del diritto comunitario che obbliga alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, posto in relazione al complementare principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste al fine di evitare che l'attività posta in essere possa danneggiare l'uomo o l'ambiente. Tale principio deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, Sez. V, 31 gennaio 2013, n. 683).
L'esigenza di tutela della salute diventa imperativa già in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti di azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr.: Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304).
Come significato dalla più autorevole giurisprudenza formatasi sul punto, "l'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali" (cfr., sul punto, ex multis, T.A.R. Piemonte, I, 3.5.2010, n. 2294).