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Natura dell’azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. Questione rimessa alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, Sez. III, ord. inter n. 18802 del 02 luglio 2021.
La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, sulla natura giuridica dell’azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell’art. 292 d. lgs. n. 209 del 2005 e in particolare, se essa sia riconducibile all’azione di regresso o a quella di surrogazione ovvero costituisca un’azione speciale rispetto a quelle, con i conseguenti effetti rilevanti sia sul termine di prescrizione sia sulla individuazione dei presupposti dell’azione fatta valere dal Fondo, con particolare riguardo, per un verso, alla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dell’autore dell’illecito o del sinistro e, per l’altro, all’applicabilità o meno della regola prevista dall’art. 2055 c.c. in caso di illecito o sinistro imputabile a più responsabili.
Preso atto della divergenza manifestatasi in ordine alla natura giuridica dell’azione di cui al primo comma dell’art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall’impresa designata che ha pagato lo stesso nell’ipotesi b) dell’art. 283 della medesima legge, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, occorre concludere per la richiesta ex art. 374, comma 2, c.p.c., di rimessione alle Sezioni Unite. L’impostazione ritenuta preferibile, azione di regresso ovvero azione di surrogazione legale, avrà rilevanti ricadute oltre che sul termine di prescrizione e sulla sua decorrenza, anche sulla necessità o meno del previo accertamento di responsabilità dell’autore dell’illecito e sull’applicabilità dell’art. 2055 c.c.