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Anno XVII - n. 06 - Giugno 2025

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Limiti operativi del vincolo di destinazione d’uso del bene culturale. Pronuncia dell'Adunanza Plenaria.

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Consiglio di Stato, Ad.Plen., sent. del 13 febbraio 2023, n. 5.

 L'Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del codice n. 42 del 2004, il vincolo di destinazione d’uso del bene culturale può essere imposto quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione, da cui risulti l’esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato;

- ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del codice n. 42 del 2004, il vincolo di destinazione d’uso del bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza.

La questione era stata rimessa da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 28 giugno 2022, n. 5357, oggetto di News UM n. 6 del 23 gennaio 2023.