Ultimissime

Legittimo non pagare il pranzo nuziale se gli sposi sono insoddisfatti della qualità. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. del 9 febbraio 2021, n. 3009.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma;
tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato (Cass. 30/05/2017, n. 13627; Cass. 26/10/2005, n. 20678; Cass. 1/06/2004, n. 10477); nel caso all'esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto non provato l'esatto adempimento da parte del ristoratore, motivando al riguardo, e ha sostanzialmente ritenuto giustificato l'inadempimento degli attuali intimati (sposi)(Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass., ord., 12/10/2018, n. 25584).
Secondo la Corte non essendo stato provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore è giustificato il mancato pagamento da parte degli sposi.