Ultimissime

Legittimità della perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva del militare. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 23 giugno 2025, n. 5455.
È legittima la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari inflitta ad un militare (nella fattispecie, in congedo ed esponente di una associazione di categoria), per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. Difatti, il militare è tenuto al rispetto dei doveri di contegno ai sensi dell’articolo 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla salvaguardia del prestigio delle forze armate e all’osservanza delle norme che regolano la civile convivenza.
Anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall’articolo 21 della Costituzione potrebbe essere rilevante dal punto di vista della disciplina militare, poiché le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi che gli appartenenti si obbligano ad osservare e che possono legittimamente limitare alcuni aspetti della libertà di espressione.
Un'associazione fra carabinieri non può essere qualificata come una associazione sindacale legittimamente operante nel settore militare, in mancanza dell’atto di assenso del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 1475 d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare).