ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

  Ultimissime



Legittimità della procedura di consegna dei lavori prima che l’aggiudicazione divenga definitivamente efficace. Pronuncia del TAR Napoli.

   Consulta il PDF   PDF-1   

TAR Napoli, Sez. I, sent. del 30 maggio 2022, n. 3648.

L’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020 dispone che “e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

La norma, quindi, consente la consegna dei lavori in via d’urgenza prima della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ma non anche dell’aggiudicazione.

Ne consegue, dunque, che l’amministrazione ha proceduto erroneamente a consegnare lavori senza aggiudicazione, che, comunque, rappresenta un presupposto necessario, in quanto la norma sopra citata consente la consegna dei lavori prima che l’aggiudicazione divenga definitivamente efficace in seguito ai controlli e verifiche sopra menzionate. Il comportamento dell’amministrazione che ha proceduto alla consegna dei lavori prima di aggiudicare la gara non comporta però automaticamente l’illegittimità di quest’ultima, in quanto i profili della questione si pongono su due piani differenti: uno comportamentale, che può dar vita, ove ne sussistono i presupposti, ad un illecito civile; l’altro provvedimentale che deve essere conforme a legge.

Ne deriva che nessun automatismo può sussistere tra i due piani, collegati, ma pur sempre distinti.

Parimenti non può incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione la violazione ad opera della stazione appaltante della clausola stand still, come, peraltro, anche la giurisprudenza ha chiarito (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 08/04/2015, n.989; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 gennaio 2009, n. 514).